Con un comunicato stampa avente forza di legge (quindi con un comunicato-legge!) del 13-9-2002 il Ministero delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito di imposta ex articolo 7 della Legge 388/2000.Il nuovo intervento segue la risoluzione n. 302/E del 12-9-2002, che ha abolito i vecchi codici tributo, e il comunicato stampa dello stesso giorno, che prometteva il ripristino del beneficio dal prossimo anno e uno slittamento dei termini di versamento in caso in compensazioni quelli del giorno precedente “indebite” (su questi argomenti si veda la circolare UNICAAF n. 63 del 13-9-2002). Il comunicato del 13 settembre, cui dovrebbe far seguito qualche provvedimento di maggior spessore giuridico, preannuncia quanto segue.• Gli importi compensati “indebitamente”, in quanto riferiti ad incrementi occupazionali realizzati dopo l’8-7-2002, potranno essere restituiti senza aggravio di sanzioni e interessi entro il 16-12-2002. Il Ministero prende così tempo visto il mare di critiche che lo sta sommergendo. Ricordiamo che questo credito da restituire è relativo al mese di luglio 2002 per assunzioni incrementali effettuate sia prima che dopo il 30-6-2002.• Sono istituiti due nuovi codici per consentire la compensazione dei crediti maturati fino al 30-6-2002 per assunzioni effettuate fino a tale data. I nuovi codici potranno essere utilizzati soltanto dal prossimo 19-9-2002. Non è quindi possibile operare alla scadenza del 16 settembre e il recupero slitta di un mese. I codici appena istituiti sono i seguenti:• 6744 “credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002. Articolo 7 della Legge 23 dicembre 2000, n.388” (sostituisce il codice 6732)• 6745 “ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002. Articolo 7 della Legge 23 dicembre 2000, n.388” (sostituisce il codice 6733) Per il momento rimane impossibile utilizzare il credito d’imposta, da luglio 2002 in avanti, per le assunzioni incrementali realizzate entro il 30-6-2002.
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