Circolare 12.2002

INDICE 1. CONVERSIONE IN EURO DI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE, CONTENUTI IN NORME VIGENTI1.1 NORME RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI1.2 NORME RELATIVE ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO1.3 NORME RELATIVE ALLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE1.4 SANZIONI2. ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA2.1 CALCOLO DELLE IMPOSTE 2.2 COMPILAZIONE DI BUSTA PAGA E LIBRO PAGA2.3 CUD E ALTRE CERTIFICAZIONI3. ADEMPIMENTI CONTABILI3.1 EMISSIONE DI FATTURE3.2 SCRITTURE CONTABILI DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE3.3 BILANCIO3.4 CONVERSIONE IN EURO DELLA CONTABILITÀ4. DICHIARAZIONI FISCALI5. VERSAMENTI   Con la Circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli adempimenti contabili e fiscali, connessi all’introduzione dell’euro, che i contribuenti dovranno porre in essere a partire dal 01/01/2002, facendo così seguito alla precedente (ed unica) circolare informativa di riferimento, la circolare n. 291/E del 23/12/1998. Di seguito evidenziamo le problematiche di maggior rilievo chiarite dall’Agenzia ed esponiamo le nostre considerazioni. 1. CONVERSIONE IN EURO DI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE, CONTENUTI IN NORME VIGENTI L’Agenzia ha confermato che, ai fini della conversione in euro di importi originariamente espressi in lire, contenuti in norme vigenti, qualora gli stessi non costituiscano autonomi importi monetari da pagare o contabilizzare, e, quindi rappresentino calcoli intermedi, occorre applicare l’art. 4 del D.Lgs. n. 213 del 24/06/1998, in base al quale l’importo convertito in euro va utilizzato con almeno:- 5 cifre decimali, nel caso di importo originariamente espresso in unità di lire;- 4 cifre decimali, nel caso di importo originariamente espresso in decine di lire;- 3 cifre decimali, nel caso di importo originariamente espresso in centinaia di lire;- 2 cifre decimali, nel caso di importo originariamente espresso in migliaia di lire. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il Legislatore non decida di emanare norme specifiche dirette a trasformare in euro importi originariamente espressi in lire, i contribuenti dovranno fare riferimento alla suddetta disposizione per definire il nuovo valore in euro. Va inoltre ricordato che costituiscono calcoli intermedi anche gli importi contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti (quali, ad esempio, i contratti) che non costituiscono autonomi importi monetari da pagare o contabilizzare, come stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 213/1998. In tal caso detti importi, se derivano da importi originariamente espressi in lire, vanno utilizzati con un numero di cifre decimali che non può essere inferiore a quello sopra indicato, mentre se risultano espressi ab origine in euro, possono essere utilizzati con un numero di cifre decimali a piacere. Nella circolare viene inoltre rammentato che, qualora gli importi (anche contenuti in norme vigenti) costituiscano autonomi importi monetari da pagare o contabilizzare, deve invece essere seguita la regola prevista dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97, secondo la quale l’importo convertito in euro deve essere utilizzato obbligatoriamente con due cifre decimali, mediante arrotondamento al centesimo di euro:- per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 0,005 euro;- per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 0,005 euro. 1.1. NORME RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI Ciò premesso, l’Agenzia evidenzia che, in base al criterio previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 213/1998, tutti gli importi contenuti in disposizioni relative alle imposte sui redditi devono essere convertiti utilizzando due cifre decimali, mediante arrotondamento al centesimo di euro, per eccesso o per difetto, posto che tutti gli importi in questione sono attualmente espressi in migliaia di lire.Al riguardo, si rimanda alla circolare in commento, che, a titolo esemplificativo, riporta la conversione in euro degli scaglioni di reddito e delle detrazioni di imposta, indicati rispettivamente nell’art. 11 e negli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 917/1986. 1.2 NORME RELATIVE ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Viene inoltre precisato che anche per quanto concerne gli importi in lire attualmente contenuti in disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto, si applica il criterio sopra evidenziato relativo ai calcoli intermedi, convertendo gli stessi in importi con due cifre decimali, mediante arrotondamento al centesimo di euro, per eccesso o per difetto, stante in generale la presenza, nella normativa IVA, di importi non inferiori alle migliaia di lire. 1.3 NORME RELATIVE ALLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE I criteri di arrotondamento sopra illustrati si applicano anche con riferimento agli importi espressi in lire contenuti in disposizioni relative alle altre imposte indirette, con le seguenti particolarità, introdotte da specifiche norme di adeguamento all’euro: – L’imposta di registro dovuta in misura proporzionale deve essere arrotondata all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore, ai sensi del rinnovato art. 41, comma 1, D.P.R. n. 131/1986; – Le imposte ipotecarie e catastali dovute in misura proporzionale devono essere arrotondate all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore, ai sensi del rinnovato art. 18, D.Lgs. n. 347/1990; Per quanto attiene alle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in misura fissa, e alle altre imposte indirette e tasse, nella circolare viene precisato che le stesse devono essere arrotondate al centesimo di euro, per eccesso o per difetto, in accordo alla regola prevista dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97, se trattasi di autonomi importi monetari da pagare o contabilizzare, ovvero arrotondate secondo il criterio previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 213/1998 se trattasi di valori che non costituiscono autonomi importi monetari da pagare o contabilizzare (calcoli intermedi). Nella circolare viene altresì chiarito quanto segue: – nel caso di pagamento cumulativo di più imposte (ad es. pagamento virtuale dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa) il contribuente deve arrotondare al centesimi di euro ogni singolo ammontare, in quanto lo stesso costituisce un autonomo importo da pagare o contabilizzare; – le dichiarazioni e comunicazioni relative alle suddette imposte indirette relative al 2001 possono essere espresse in lire; – per quanto concerne i valori bollati (marche, cambiali, fissati bollati per contratti di borsa, ecc..), occorre fare attenzione alla seguente prescrizione: fino al 28/02/2002 potranno ancora essere ancora impiegati i valori bollati riportanti l’indicazione solo in lire, mentre successivamente al 28/02/2002 dovranno essere utilizzati solo i valori bollati riportanti la doppia indicazione lire/euro oppure la sola indicazione in euro. – L’imposta di bollo dovuta fin dall’origine (tariffa parte I del D.P.R. n. 642/1972) se assolta entro il 28/02/2002 con l’applicazione di marche solo in lire è correttamente corrisposta a condizione che gli atti siano stati formati e rilasciati entro tale data, anche se vengono sottoposti ad adempimenti successivi. – con riferimento alle cambiali, il contribuente deve pagare l’imposta di bollo utilizzando l’apposita carta bollata per cambiale e, se necessario al fine di raggiungere la somma dovuta, deve applicare le relative marche ed eventualmente procedere al versamento del “visto per bollo” con il modello F23. La suddetta procedura deve essere rigorosamente seguita al fine di incorrere in spiacevoli situazioni, atteso che la cambiale ed il vaglia cambiario “non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine”, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 642/1972. 1.4 SANZIONI A decorrere dal 01/01/2002, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è convertita in euro, applicando il tasso fisso di conversione pari a 1 Euro =  Lire 1936, 27, e arrotondata secondo la seguente regola: a) se la sanzione è espressa in misura fissa, l’importo è arrotondato all’unità di euro eliminando i decimali, ossia mediante troncamento. Es.: 2.000.000 Lire diventano 1.032 euro.b) se la sanzione è espressa in misura percentuale, l’importo è arrotondato al centesimo di euro, per difetto o per eccesso, secondo la regola prevista dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97. Più precisamente, occorre prima di tutto effettuare la conversione in euro e l’arrotondamento al centesimo dell’importo a cui applicare la sanzione e, secondariamente, occorre applicare la sanzione percentuale ed arrotondare il risultato al centesimo di euro.Es.: sanzione del 30% per omesso versamento dell’importo IVA di Lire 10.000.000:- 10.000.000 Lire = 5.164,57 euro- 5.164,57 x 30% = 1.549,371, da arrotondare a 1.549,37 2. ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA Con riferimento agli adempimenti che devono essere effettuati da parte dei sostituti d’imposta a partire dal 01/01/2002, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le precisazioni di seguito esposte. 2.1 CALCOLO DELLE IMPOSTE Come già precisato nella precedente circolare ministeriale n. 291/E, l’Agenzia delle Entrate fa presente che i sostituti di imposta, ai fini dell’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e del riconoscimento delle detrazioni d’imposta, a partire dal 01/01/2002 dovranno procedere al ragguaglio al periodo di paga degli importi, convertiti in euro, relativi agli scaglioni di reddito ed alle detrazioni (vedi precedente paragrafo) e all’assoggettamento a tassazione della parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti. Tuttavia, tenuto conto che il ragguaglio al periodo di paga può generare ulteriori importi decimali, i sostituti di imposta: – in relazione ai singoli periodi di paga possono utilizzare un numero di decimali a piacere, conseguenti, appunto, al ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni e delle detrazioni d’imposta; – all’atto dell’effettuazione dell’operazione di conguaglio, a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, devono fare riferimento agli importi, relativi agli scaglioni di reddito ed alle detrazioni, arrotondati al centesimo di euro e quindi procedere al riconoscimento delle retribuzioni effettivamente spettanti, attribuendo o compensando gli importi che nei singoli periodi di paga non sono stati concessi (ovvero sono stati attribuiti in misura superiore) a causa dell’utilizzo di un numero di cifre decimali superiore a due. Con riferimento al conguaglio relativo al 2001, i sostituti di imposta possono procedere, per semplicità, all’effettuazione del conguaglio utilizzando gli importi espressi in lire e realizzando la conversione in euro solamente dell’Irpef dovuta. Inoltre, con riguardo alle ritenute da versare nel mese di gennaio 2002, relative alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2001, i sostituti possono effettuare i relativi calcoli in lire e procedere poi alla conversione in euro solamente dell’ammontare delle ritenute da versare. 2.2 COMPILAZIONE DI BUSTA PAGA E LIBRO PAGA Con riferimento all’indicazione in busta paga e nel libro paga delle retribuzioni relative al mese di dicembre 2001, corrisposte ai dipendenti nel mese di gennaio 2002, occorre effettuare la seguente distinzione:c) retribuzioni corrisposte entro il 12/01/2002d) retribuzioni corrisposte dopo il 12/01/2002 Nel caso a), in applicazione del principio di “cassa allargata”, le retribuzioni possono (non necessariamente “devono”) ancora essere indicate in lire, nella busta paga e nel libro paga, in quanto ancora riferite al 2001.Nel caso b) le retribuzioni dovranno essere obbligatoriamente indicate in euro, in quanto relative all’anno d’imposta 2002. 2.3 CUD E ALTRE CERTIFICAZIONI Le certificazioni dei redditi e delle ritenute da rilasciare ai lavoratori autonomi in relazione ai compensi erogati nel 2001 possono essere redatte in lire o in euro, anche se i compensi sono stati erogati in lire, con le seguenti precisazioni:- tutti gli importi devono essere indicati nella medesima valuta;- l’importo totale dell’imponibile e delle ritenute può essere indicato anche nell’altra valuta. Per quanto riguarda i CUD, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 30/11/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2001) ha approvato lo schema di certificazione “CUD 2002”, per attestare, da parte dei sostituti d’imposta, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi a questi assimilati (compresi i redditi di collaborazione coordinata e continuativa), nonché i dati previdenziali ed assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP, relativi al 2001.Con tale decreto è stato approvato un unico stampato, che tuttavia prevede la possibilità di indicare gli importi in lire o in euro, a scelta del sostituto. Nelle certificazioni in euro, gli importi dovranno essere indicati al centesimo di euro. 3. ADEMPIMENTI CONTABILI Nella circolare viene ricordato che, a partire dal 01/01/2002, tutti gli adempimenti contabili, quali la tenuta delle scritture contabili o l’emissione delle fatture, dovranno obbligatoriamente essere effettuati in euro. 3.1 EMISSIONE DI FATTURE Con particolare riguardo all’emissione delle fatture, l’Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti: – nelle fatture gli importi devono essere indicati sempre con le due cifre decimali, anche nel caso in cui queste siano pari a zero, stante il fatto che l’euro si sostanzia in importi composti da unità e centesimi; – l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata in fattura in conformità alla regola stabilita dall’art. 5 del Regolamento CE sopra citato, e, pertanto, arrotondata al centesimo di euro per eccesso o per difetto, e non secondo il criterio, ormai non più operante, previsto dall’art. 21, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale l’imposta doveva essere indicata con “arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori”, – gli importi che non costituiscono autonomi importi monetari da pagare o contabilizzare, bensì rappresentano calcoli intermedi, quali, ad esempio, i prezzi unitari dei singoli prodotti, possono essere indicati in fattura con un numero di cifre decimali a piacere, anche maggiore di due, in accordo con l’art. 3 del D.Lgs. n. 213/1998. 3.2 SCRITTURE CONTABILI DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE Le imprese che adottano l’euro quale moneta di conto a partire dal 01/01/2002 potranno eseguire in lire le scritture contabili di rettifica e integrazione relative al 2001, stampandole poi sul libro giornale dopo le registrazioni, da effettuarsi obbligatoriamente in euro, relative ai fatti di gestione avvenuti dal 01/01/2002. Come precisato dall’Agenzia, “sul libro giornale, quindi, potranno alternarsi scritture in monete diverse, purché quelle in lire siano riferite al periodo di imposta precedente in cui era adottata la lira come moneta di conto”. In sostanza, l’Agenzia conferma l’impostazione da noi assunta nella precedente Circolare UNICAAF n. 33 del 15/11/2001, paragrafo 3.5, in merito alla possibilità di redigere in lire oppure in euro le scritture contabili di rettifica ed integrazione nell’ipotesi di passaggio all’euro all’inizio dell’esercizio.     3.3 BILANCIO Il bilancio di esercizio delle società per azioni e delle altre imprese a cui si applica l’art. 2423 del Codice Civile (comprese le società cooperative) deve essere obbligatoriamente redatto in unità di euro, senza cifre decimali (ovviamente ciò vale per i soggetti obbligati a presentare il bilancio per il 2001 in euro). A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa la corretta redazione del bilancio di esercizio, convalidando quanto già da noi sostenuto nella citata Circolare UNICAAF n. 33/2001, paragrafo 3.7: – in sede di redazione del bilancio, “la trasformazione dei dati contabili, (espressi in centesimi di euro) in dati di bilancio (espressi in unità di euro), può avvenire o mediante arrotondamento o mediante troncamento”, anche se viene ritenuta più idonea ad offrire una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale ed economica, la tecnica dell’arrotondamento; – il saldo delle differenze di arrotondamento che si generano ogni anno dalla operazione sopra indicata, avente solo rilevanza extracontabile, può trovare allocazione tra le Riserve, per gli arrotondamenti di Stato Patrimoniale, e tra i Proventi ed Oneri straordinari, per gli arrotondamenti del Conto Economico, senza influenzare il risultato d’esercizio. Si precisa inoltre che l’arrotondamento all’unità di euro deve essere effettuato sulla somma algebrica delle poste contabili che affluiscono nelle singole voci di bilancio ex artt. 2424 e 2425 C.C. 3.4 CONVERSIONE IN EURO DELLA CONTABILITÀ In merito alla conversione in euro della contabilità, l’Agenzia chiarisce che la stessa deve essere effettuata in maniera analitica, ossia convertendo tutte le singole partite aperte, che derivano da specifici documenti (es. fatture) e che compongono i saldi contabili dei vari sottoconti di contabilità.Ad esempio, dovrebbero essere convertiti tutti i singoli crediti verso ogni singolo cliente, in quanto costituenti autonomi importi monetari da pagare o contabilizzare. Viene inoltre chiarito che per le voci dell’attivo immobilizzato può effettuarsi la conversione del saldo del sottoconto relativo a ciascuna categoria di immobilizzazioni oppure, ancora più analiticamente, la conversione dei valori relativi a ciascun cespite (costo storico, fondo ammortamento, ecc..). In proposito, riteniamo opportuno sottolineare che le modalità di conversione sopra esposte corrispondono a quelle da noi indicate nella circolare UNICAAF n. 33/2001 come le più idonee ai fini di una corretta transizione all’euro. Tuttavia, ribadendo quanto evidenziato in quella sede, a nostro avviso le modalità descritte non possono risultare obbligatorie, considerando peraltro come molte imprese alla data del 21/12/2001- data di emanazione della circolare in esame – avessero già convertito la contabilità all’euro, adottando talvolta software non perfettamente allineati alla suddetta procedura di conversione. Riteniamo, inoltre, che le differenze siano trascurabili e che possano essere gestite come differenze di arrotondamento, da registrare in contabilità. 4. DICHIARAZIONI FISCALI Con riferimento alle dichiarazioni fiscali relative al 2001, dalla circolare dell’Agenzia si desume, seppur non sempre chiaramente, quanto segue: – sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali in euro i contribuenti che hanno redatto e pubblicato il bilancio in euro oppure i contribuenti che hanno presentato in euro una precedente dichiarazione; – se sono state presentate in euro le dichiarazioni periodiche relative agli ultimi mesi del 2001, il contribuente è obbligato a presentare in euro la relativa dichiarazione IVA annuale; inoltre, se è tenuto a presentare la dichiarazione unificata annuale (Modello UNICO) comprendente la dichiarazione annuale IVA, lo stesso sarà obbligato a presentare in euro la dichiarazione unificata annuale. Ciò in quanto tutte le dichiarazioni che formano la dichiarazione unificata annuale devono essere redatte nella stessa valuta (tutte in lire oppure tutte in euro); – come già anticipato, i modelli delle dichiarazioni fiscali da presentare nel 2002 saranno predisposti dall’Agenzia nella doppia versione, lire ed euro.Nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, compilate in lire, occorrerà indicare, nella doppia valuta lire/euro, gli importi da versare, in corrispondenza alla compilazione del modello F24. – Nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, compilate in euro, gli importi dovranno essere indicati in unità di euro, mediante arrotondamento dei decimali. A tal fine, l’Agenzia precisa che, qualora un importo contenga più di due cifre decimali, occorre prima esprimerlo al centesimo di euro e poi procedere all’arrotondamento all’unità di euro.Nella dichiarazione 770, semplificato e ordinario, gli importi dovranno essere indicati all’unità di euro, mediante il troncamento dei decimali. 5. VERSAMENTI Per quanto attiene alle modalità di effettuazione dei versamenti si rimanda alla nostra precedente circolare UNICAAF n. 43 del 27/12/2001.

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