Circolare 13.2002

Si illustrano di seguito alcune disposizioni, di vario genere, previste dalla Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supplemento n. 285/L alla GU n. 301 del 29-12-2001), che possono essere di significativo rilievo per specifiche categorie di contribuenti. ART.3, COMMA 13 – PROROGA DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DI ATTI AL REGISTRO IMPRESE L’art. 3, comma 13, modificando l’art. 31, comma 2, della Legge n. 340/2000, differisce di un anno l’invio telematico di domande, denunce e atti all’Ufficio del Registro delle Imprese.Di conseguenza, l’obbligo di trasmissione telematica opererà solo a partire dal 10/12/2002. ART. 3, COMMI 4-6 – ESTROMISSIONE DI BENI DALL’IMPRESA L’art. 3, comma 4, richiamando la disciplina sostitutiva che era prevista dall’art. 30 della Finanziaria del 1998 (Legge n. 449/1997), dispone che gli imprenditori individuali che utilizzano beni immobili strumentali possono escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. In particolare, la suddetta agevolazione si applica alle seguenti condizioni:- gli immobili devono risultare utilizzati dall’imprenditore alla data del 30/11/2001;- deve trattarsi di immobili strumentali per destinazione (ossia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale);- l’esclusione deve avvenire entro il 30/04/2002 ed ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2002;- l’imprenditore deve a tal fine effettuare il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP, e dell’IVA, nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’IVA applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Ai sensi del comma 5 il valore normale dell’immobile è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita a norma dell’art.12 D.L.70/88 (convertito in L.154/88), che attiene alla procedura per l’attribuzione della rendita catastale. Con riferimento alle modalità di pagamento, il comma 6 dispone che l’imprenditore, il quale opti per l’esclusione dell’immobile strumentale dal patrimonio dell’impresa, deve versare il 40% dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, cioè entro il 31/07/2002 per chi presenta l’Unico 2002 a posta o banche, ovvero entro il 31/10/2002 per chi presenta l’Unico 2002 in via telematica. La restante parte dovrà essere versata in due rate di pari importo entro il 16/12/2002 ed il 16/03/2003, sulle quali sono dovuti gli interessi legali, da versare contestualmente al pagamento di ciascuna rata. ART. 3, COMMI 7-10 – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI Analogamente, l’art. 3, comma 7 ripropone le disposizioni previste nell’art. 29 della Finanziaria del 1998, riguardanti l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione in società semplice.In particolare stabilisce che, per poter rientrare nel regime agevolato,. Le condizioni richieste per poter fruire del regime agevolato sono le seguenti:- le assegnazioni dei beni e le trasformazioni devono essere effettuate entro il 30/09/2002;- tutti i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2001, ovvero devono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2002 (1° gennaio 2002) in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001. Come previsto dal comma 8, la suddetta disposizione si applica anche alle cessioni a titolo oneroso effettuate nei confronti dei soci, purché questi ultimi possiedano i requisiti, previsti dal precedente comma 7, per l’assegnazione agevolata. Possono formare oggetto di assegnazione o cessione a titolo oneroso:- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa;- le quote di partecipazione in società. Sulla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 10%. Per i beni la cui cessione è soggetta ad IVA la società può optare:- per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;- per l’applicazione, in luogo dell’IVA, di una maggiorazione dell’imposta sostitutiva di importo pari al 30% dell’imposta dell’ IVA applicabile al valore normale dei beni, con l’aliquota propria degli stessi. Qualora l’assegnazione ai soci comporti l’annullamento di riserve in sospensione di imposta, le stesse dovranno essere assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 20%.In aggiunta a quest’ultima, il comma 3 dell’art. 29 della L.449/97 prevede che ” le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa dell’1%, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell’IVA e dell’INVIM”. Nel caso di assegnazione o cessione di partecipazioni non quotate, il comma 9 dispone che il valore del patrimonio netto deve essere attestato da una perizia giurata redatta da iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili. Tale valore deve essere riferito all’intero patrimonio esistente a una data compresa nei 30 giorni che precedono quella in cui l’assegnazione è stata deliberata o la cessione realizzata. Le società che si avvalgono delle disposizioni in commento devono versare il 40% dell’imposta sostitutiva entro il 16/11/2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16/02/2003 ed il 16/05/2003 (comma 10). ART. 3, COMMA 11 – CONFERIMENTI L’art. 3, comma 11, proroga la vigenza delle disposizioni contenute negli articoli da 17 a 20 della Legge n. 342/200 (Collegato fiscale alla Finanziaria 2000), estendendo inoltre l’applicazione delle disposizioni previste nell’art. 18 a favore dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 358/1997. In sostanza, viene prevista l’applicabilità dell’agevolazione per l’affrancamento dei maggiori valori emergenti dai conferimenti effettuati, in regime di sospensione di imposta, dai gruppi societari e bancari, anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31/12/2001. Si avvalgono, pertanto, della proroga le società bancarie e non bancarie che hanno posto in essere operazioni di conferimento agevolato in cui: – in capo alla conferente, la differenza positiva iscritta nel bilancio in corso al 31/12/2001, tra il valore civilistico delle quote o azioni ricevute ed il valore fiscale dei beni conferiti, non concorre a formare il reddito fino al loro realizzo; – la società conferitaria non può dare rilievo fiscale al maggior valore dei beni ricevuti rispetto a quello fiscalmente riconosciuto. La norma in esame consente l’affrancamento dei valori fiscalmente sospesi tramite il versamento dell’imposta sostitutiva ridotta dal 19% al 12% e dell’imposta sostitutiva alternativa, applicabile in via opzionale, ridotta dal 15% al 9%. L’imposta deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:- anno 2002: 20%;- anno 2003: 35%;- anno 2004: 45%. ART. 9, COMMI 16-17 – IMPRESE DOMICILIATE IN “PARADISI FISCALI” E’ stato modificato l’art. 76, comma 7-ter, primo periodo, del Tuir, stabilendo che le disposizioni di cui al comma 7-bis non trovano applicazione se le imprese residenti provano che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni realizzate rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.Si ricorda che il suddetto art. 76, comma 7 bis, stabilisce l’indeducibilità di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Paesi non appartenenti alla UE aventi regimi fiscali privilegiati. ART. 9, COMMA 23 – ESCLUSIONE DA IRPEF DEL REDDITO DEI LAVORATORI “FRONTALIERI” E’ stata estesa anche al 2002 la disposizione dell’art. 3, comma 2, Legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001), in base alla quale sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato. ART. 12 – INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Viene modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, il quale faceva riferimento ad un elenco tassativo di tributi che costituivano l’oggetto della giurisdizione tributaria.Le Commissioni, pertanto, si occuperanno delle controversie aventi ad oggetto tutti i tributi, compresi quelli locali, nonché le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. Restano esclusi alcuni casi in materia di esecuzione forzata. I giudici tributari si occuperanno anche di controversie in materia di classamento dei terreni, di ripartizione dell’estimo tra i compossessori, nonché del classamento degli immobili urbani e dell’attribuzione a questi delle rendite catastali.Le Commissioni risolveranno, inoltre, in via incidentale, ogni questione da cui dipende la risoluzione delle controversie su cui sono chiamate a pronunciarsi, fatta eccezione per le controversie in materia di querela di falso e per quelle sullo stato o la capacità delle persone (diversa dalla capacità processuale). ART. 48 – INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO Nell’esercizio 2002, il credito d’imposta di cui all’art. 108 della Legge n. 388/2000, è previsto nella misura massima del 85% – anziché del 75% – dell’incremento delle spese si ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Il maggior credito è tuttavia applicabile solamente alle imprese che operano nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione Europea del 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui all’art. 87.3.a del Trattato CE. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il beneficio è previsto nella misura massima del 100% dell’incremento delle spese suddette. Detto credito è comunque attribuito nei limiti della regola Comunitaria de minimis (max 100.000 euro in tre anni) ed è fruibile solo previa autorizzazione della Commissione Europea, che sarà richiesta da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP ed è utilizzabile. a decorrere dal 01/01/2002, esclusivamente in compensazione. ART. 65, COMMI 1-3 – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATRICI DI UNITÀ DA PESCA Alle imprese armatrici di unità da pesca è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari per soddisfare specifiche prescrizioni previste da normative comunitarie e nazionali. Tale contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30% rispetto ai massimali di intervento previsti dall’allegato IV del Regolamento Ce n. 2792/1999 del Consiglio del 17/12/1999. ART. 76 – REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI DI BENI IMMOBILI L’art. 76 chiarisce che il regime fiscale di favore previsto dall’art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000, (imposta di registro dell’1% e imposte ipotecarie e catastale in misura fissa), si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale – purché l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento – anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

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