Con la circolare n. 105/E del 12/12/2001 l’amministrazione finanziaria ha modificato la propria posizione in merito alla qualificazione dei compensi per cariche di amministratore o sindaco percepiti da professionisti (Cfr circolare Unicaaf n. 1/2002). Anche l’INAIL si è adeguata al nuovo orientamento ministeriale diramando la nota dell’11-1-2002.Pertanto “…per i lavoratori autonomi che svolgono collaborazioni riconoscibili all’oggetto della professione di appartenenza, non si configura l’obbligo di corrispondere i premi assicurativi all’Istituto nella forma prevista per i lavoratori parasubordinati dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2000”.Dal punto di vista operativo l’Istituto ha stabilito che qualora l’attività del lavoratore autonomo sia stata inclusa in una posizione assicurativa già aperta non si dovrà procedere, in sede di autoliquidazione, alla denuncia dei compensi erogati all’amministratore o al sindaco. Nel caso in cui fosse stato aperta una posizione assicurativa specifica per il rapporto di collaborazione, dovrà essere predisposta la relativa cessazione.A commento della nota in oggetto occorre rilevare che l’Istituto ha dato istruzioni soltanto per quanto riguarda l’anno 2001 mentre l’obbligo di assicurazione all’INAIL dei collaboratori è sorto nel 2000.Su questo punto, come pure sulla sistemazione del 2001 valgono le considerazioni già espresse nella citata circolare 1/2002.
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