La Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supplemento n. 285/L alla G.U. n. 301 del 29-12-2001) contiene alcune importanti disposizioni di peculiare interesse per il settore dell’agricoltura. ART. 9, COMMA 8, LETT. A) – PROROGA DEL REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA Come è noto, il D.Lgs. n. 313/1997 (legge di riforma dell’Iva), ha ridisegnato, tra l’altro, la normativa riguardante il regime dell’agricoltura di cui all’ art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 con modifiche sostanziali e disposizioni di carattere transitorio che sarebbero dovute venire meno dal 1° gennaio 2000. In particolare, era previsto che il regime speciale dell’agricoltura, di cui al comma 1 dell’articolo 34 menzionato, non potesse più essere utilizzato, a partire da quella data, da quegli agricoltori che nell’anno solare precedente avessero realizzato un volume d’affari annuo superiore a 40 milioni di lire. In realtà, in virtù di successivi interventi normativi, il regime anzidetto è stato però più volte prorogato ed ora esteso a tutto l’anno 2002 per effetto dell’articolo in rassegna. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 18 giugno 2001 n. 59, ha chiarito il proprio orientamento in merito alla possibilità di revoca dell’opzione per il regime IVA ordinario, in caso di proroga legislativa del regime speciale agricolo, confermando una risposta già data in riferimento a tale proroga. Il Ministero infatti ha precisato, seppure indirettamente, che le imprese agricole che hanno optato per il regime IVA ordinario possono rientrare dal 1° gennaio 2002 nel regime speciale, ancorché non sia trascorso il quinquennio (decennio in caso di acquisto di fabbricati) previsto dal comma 11 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, fatta salva in ogni caso la rettifica della detrazione di cui all’art. 19 bis 2, comma 3, del DPR 633/72. Il Ministero sostiene infatti che la proroga contenuta nell’art. 31, comma 2, Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), oggi ulteriormente prevista dall’art. 9, comma 8, Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) giustifica la variazione dell’opzione in base all’art. 1 del DPR 442/97, laddove questo recita testualmente: “E’ comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”. Effettivamente la proroga del regime speciale agricolo ha cambiato il quadro entro cui il contribuente aveva eventualmente effettuato l’opzione per il regime ordinario e conseguentemente gli e’ consentito di fare marcia indietro.Si ritiene che il caso riguardi coloro che avevano effettuato l’opzione con decorrenza 1998 o 1999 o 2000 o 2001 in quanto quelle effettuate in precedenza sono andate a scadenza triennale oppure sono state revocate dal 1998. In tal modo, il Ministero, pur pronunciandosi in relazione al 2001, si è già espresso anche per il 2002. Sarà quindi possibile, per i soggetti che hanno optato per il regime ordinario, rientrare nel regime speciale IVA. Il discorso potrebbe riguardare soggetti che dal 1998 in avanti hanno ritenuto conveniente il regime normale nella convinzione che comunque dal 2002 in poi il regime speciale non sarebbe più esistito. A questo punto tali soggetti possono rifare i calcoli di convenienza considerando però che dovranno rettificare la detrazione in senso negativo all’01/01/2002 (per le regole in materia di rettifica rinviamo a nostre precedenti circolari). Come noto, la revoca dell’opzione si basa sul cosiddetto “comportamento concludente”, ma sarà opportuno ricordarsi anche di barrare la casellina nella dichiarazione IVA relativa al 2002, che si presenterà nel 2003, al fine di evitare complicazioni formali. ART. 9, COMMA 8, LETT. B) – PROROGA DEL DIVIETO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ Il comma 10 dell’articolo 34 del DPR 633/1972, così come modificato dal D.Lgs. 313/1997, aveva previsto l’obbligo di applicazione dell’Iva con contabilità unificata da parte di quei contribuenti che all’interno della stessa impresa agricola esercitavano più attività rientranti tutte nel regime speciale dell’agricoltura, escludendo pertanto la possibilità di opzione per la separazione delle attività, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. Il predetto divieto di separazione delle attività, più volte prorogato nel corso di questi anni, viene ulteriormente rinviato dalla Finanziaria per il 2002 al 1º gennaio 2003, per effetto dell’art. 9, comma 8. Pertanto, anche per l’anno 2002 l’imprenditore agricolo che svolge attività agricole diverse può ancora mantenere la contabilità separata ai fini dell’Iva o optare per essa. ART. 9, COMMA 10 – IVA E COOPERATIVE DELLA PESCA Inoltre, l’art. 9, comma 10, della Finanziaria 2002, estende anche alle società consortili ed agli organismi associativi la disciplina di cui al comma 7 dello stesso art. 34 relativamente ai passaggi e conferimenti di prodotti ittici dai soci agli enti, cooperative e loro consorzi. In base a tale ultima norma, i passaggi dei prodotti ittici a detti enti, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati e l’obbligo della fatturazione può essere assolto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti. ART. 9, COMMA 7 – ALIQUOTA IRAP PER IL 2001 L’art. 9, comma 7, modificando l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, conferma anche per il 2001 l’aliquota IRAP nella misura del 1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della pesca e loro consorzi.Tali aliquota si rende applicabile per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 e sostituisce quella del 2,5%, originariamente prevista. Conseguentemente, relativamente ai soggetti sopra indicati, le aliquote IRAP previste per i prossimi esercizi risultano le seguenti (ipotizzando esercizi coincidenti con l’anno solare): 2001: 1,9%2002: 3,10%2003: 3,75% ART. 52, COMMA 21 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE MONTANE Nell’art. 52, comma 21 viene prevista l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere per il trasferimento a qualsiasi titolo, nell’ambito di territori delle comunità montane, di terreni agricoli a coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per almeno 10 anni. Al coltivatore diretto e all’imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo tali terreni possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50% a carico dello Stato. ART. 52, COMMA 22 – PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA Viene prorogata al 31/12/2003 l’agevolazione per l’acquisto della piccola proprietà contadina, consistente nel seguente trattamento tributario:- imposta di registro fissa (€ 129,11) invece che proporzionale sul valore rogitato (8% o 15% a seconda che l’acquirente sia o no imprenditore agricolo a titolo principale);- imposta ipotecaria fissa (€ 129,11) invece che al 2% sul valore rogitato;- imposta di bollo esente. L’imposta catastale resta fissata in misura pari all’1% del valore di rogito. ART. 60, COMMI 1 E 2 – CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE AGRICOLE Un importante successo ottenuto con pressanti richieste dalla Confederazione è contenuto nell’art.60 della Finanziaria 2002, con il quale viene estesa a tutte le imprese agricole operanti sul territorio nazionale la possibilità di usufruire del credito d’imposta per nuovi investimenti di cui all’art.8 della Legge 23/12/2000 n.388, riconosciuto fino al 31/12/2001 solo per le aree svantaggiate (vedi Circolare UNICAAF n. 2 del 17/01/2001). L’applicazione concreta e l’individuazione delle tipologie d’investimento per le imprese agricole è rinviata a un Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale inevitabilmente occorre rifarsi per poter dare indicazioni operative. Le imprese agricole ammesse al beneficio sono quelle disciplinate dall’art.1 del D.Lgs. 18/5/2001, n.228 (Orientamento del settore agricolo), tra le quali rientrano le cooperative agricole che svolgono attività di:- coltivazione del fondo;- silvicoltura;- allevamento di animali;- attività connesse alle precedenti;- manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci imprenditori agricoli;- fornitura di beni e servizi prevalentemente ai soci imprenditori agricoli. L’applicazione di tale credito d’imposta è comunque alternativo alla detassazione IRPEG per nuovi investimenti di cui alla Legge n.383/2001 (cd.”Tremonti-bis”): evidentemente per le cooperative agricole esenti da IRPEG ai sensi dell’art.10 del DPR n.601/73 o per quelle che prevedono bassi imponibili IRPEG in presenza di alti investimenti, l’agevolazione della Legge n.388/2000 risulta sicuramente più conveniente (e, in caso di esenzione, l’unica possibile).
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