L’articolo 9, commi 1 e 2, della Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supplemento n. 285/L alla G.U. n. 301 del 29-12-2001) proroga per tutto il 2002 l’agevolazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, confermando sostanzialmente la struttura del beneficio ed intervenendo con qualche modifica all’ambito d’applicazione. Le principali modifiche sono le seguenti: a) rispetto al passato, per le spese sostenute nel corso del 2002 la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci rate annuali di pari importo: viene quindi meno, la facoltà in precedenza prevista, di ripartire, a scelta del contribuente, la detrazione in cinque o in dieci rate annuali; b) nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 derivino dalla prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione deve tenersi conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Quindi, mentre con la vecchia disciplina, il limite di spesa dei 150 milioni per ciascun immobile era riferito ad ogni singolo anno (con uno sconto che poteva arrivare al massimo a 54 milioni di lire: 150.000.000 x 36%), per effetto della modifica apportata dalla Finanziaria 2002, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio derivanti dalla prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del calcolo di tale limite occorre tenere conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti; c) a decorrere dal 01/01/2002, inoltre, il beneficio si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, il beneficio relativo ai lavori di recupero eseguiti non spetta ovviamente all’impresa edile bensì al successivo contribuente persona fisica acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, e spetterà nella misura del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che convenzionalmente la legge determina nel 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo dei 150 milioni di lire previsto dalla normativa vigente. In attesa di auspicabili chiarimenti ministeriali, si ritiene che l’acquirente non abbia oneri o adempimenti da svolgere per ottenere il beneficio della detrazione, salvo l’ottenimento (con indicazione nel rogito d’acquisto) della dichiarazione dell’impresa costruttrice-cedente che l’immobile rogitato fa parte di un intero fabbricato oggetto di ristrutturazione (art.31 lett.c) e d) della legge n.457/78) eseguita dalla stessa impresa costruttrice-cedente. Per quanto alla lettera c) precedente, per le cooperative edilizie il Ministero delle finanze aveva già riconosciuto la possibilità per i soci di usufruire della detrazione del 36% su ristrutturazione di immobili abitativi e parti comuni condominiali (risoluzione 11/5/2001, n.63), come illustrato nella nostra precedente circolare UNICAAF n 39 del 18/12/2001. Si pone quindi il problema di coordinare la nuova norma con quanto già disciplinato in precedenza. Pare evidente che la nuova norma della Finanziaria abbia voluto consentire alle imprese costruttrici, comprese le cooperative, la possibilità di trasferire alle persone fisiche, acquirenti di abitazioni ristrutturate direttamente dalle imprese predette, il beneficio della detrazione del 36% (beneficio che fino al 31/12/2001 non era trasmissibile); per le cooperative tale beneficio era già ammesso, alle condizioni richiamate nella predetta risoluzione n.63/2001. Stante la mancanza di chiarezza della disposizione in commento, riteniamo che la stessa dovrebbe applicarsi al caso specifico regolato, e cioè al restauro ed alla ristrutturazione edilizia (art.31 lett. c)-d) della legge n.457/78) di “interi fabbricati” e successiva assegnazione: in tal caso la cooperativa edilizia eseguirà (entro il 31/12/2002) i lavori di ristrutturazione e, a rogito (entro il 30/6/2003), trasferirà la detrazione al socio assegnatario. Negli altri casi, non riguardanti ristrutturazione di interi fabbricati, rimane applicabile (salva la detrazione in 10 rate e la limitazione in caso di prosecuzione di lavori di cui alle precedenti lettere a) e b) la previgente disciplina illustrata nella nostra circolare n. 39 del 18/12/2001 a cui si rimanda.
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