Finanziaria 2004: art. 2 comma 17 Legge n. 350/2003 La lettera c) dell’articolo 19 bis 1 del Dpr 633/72 prevede l’indetraibilità oggettiva per l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di ciclomotori e autoveicoli che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonchè per l’iva sulle prestazioni di servizi inerenti locazione finanziaria, noleggio, impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi. La Finanziaria 2001 ha, pero’, introdotto l’indetraibilità parziale per tali acquisti. Cosi’ dal 1^ gennaio 2001 è ammessa in detrazione il 10% dell’imposta relativa al loro acquisto e importazione mentre la detrazione è elevata al 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna (veicoli elettrici).Successivamente le leggi finanziarie del 2002 e del 2003 hanno prorogato di anno in anno questo regime, e ora l’articolo 2, comma 17 della legge 350/03 sposta il termine al 31 dicembre 2004. In caso di vendita di un veicolo per il quale l’iva è stata detratta parzialmente nella misura del 10 o del 50 per cento si applica il regime del margine di cui al decreto legge 41/95.
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