Circolare 8.2004

La Finanziaria 2004 (Legge n. 350 del 24/12/2003, pubblicata in G.U. n. 299 del 27/12/2003) ha esteso l’ambito temporale di applicazione dei condoni fiscali introdotti dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003). Art. 2, comma 44: disposizioni relative al concordato, all’integrativa semplice e al condono tombale In particolare, il comma 2, comma 44 stabilisce che le disposizioni degli articoli 7 (concordato), 8 (integrativa semplice) e 9 (condono tombale) della Legge n. 289/2002 si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2004), hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta Legge n. 289/2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari: 1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme; 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro; b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 (integrativa semplice riservata) non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289/2002 i soggetti che hanno effettuato il condono tombale per gli anni pregressi, ai sensi di cui all’articolo 9 della medesima legge; d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9 della citata legge n. 289/2002 (condono tombale), presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003; e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione; f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l’articolo 10 della Legge n. 289/2002, relativo alla proroga dei termini di accertamento;g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. Art. 2, comma 45: disposizioni relative alla definizione dei ritardati od omessi versamenti Inoltre, l’art. 2, comma 45 della Finanziaria 2004, prevede che le disposizioni dell’articolo 9-bis della Legge n. 289/2002 (definizione dei ritardati od omessi versamenti) si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge (1à gennaio 2004), ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004. Art. 2, comma 46: disposizioni relative alla definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’INVIM L’art. 2, comma 46 stabilisce invece che le disposizioni dell’articolo 11 della Legge n. 289/2002 (definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’INVIM), a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004. Art. 2, comma 47: disposizioni relative alla regolarizzazione delle scritture contabili L’art 2, comma 47 dispone che i soggetti che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della Legge n. 289/2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 289/2002 secondo le seguenti disposizioni: a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni; b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004. Art. 2, comma 48: disposizioni relative alla definizione delle liti potenziali In base all’art. 2, comma 48, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15 della Legge n. 289/2002 (definizione delle liti potenziali) si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004. Art. 2, comma 49: disposizioni relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti L’art. 2, comma 49 dispone che le disposizioni dell’articolo 16 della Legge n. 289/2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti), si applicano anche alle liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2004; al riguardo viene precisato che si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle rate successive. Art. 2, comma 50: disposizioni relative alla determinazione dei termini connessi e dei termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di sanatoria Infine, l’art. 2, comma 50 specifica che gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della Legge n. 289/2002 (ad es. termini di versamento degli eventuali pagamenti rateali), nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, saranno rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate. Qualora l’Agenzia delle Entrate fornisca ulteriori chiarimenti alle disposizioni sopra illustrate, ve ne daremo tempestiva notizia tramite successiva circolare.

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