Con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione), sono state modificate ed introdotte alcune disposizioni in materia ICI. Art. 36, comma 13 – NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO L’art. 36, comma 13, del decreto modifica l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, anticipando i termini di versamento dell’ICI. con decorrenza dal 1° maggio 2007: la prima rata dovrà essere versata entro il 16 giugno (il termine attuale è il 30 giugno) e il saldo sarà dovuto entro il 16 dicembre (il termine attuale è il 20 dicembre) di ciascun anno. Art. 37, commi 53, 55 – NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DI VERSAMENTO A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI.Inoltre, il comma 55 stabilisce che l’ICI potrà essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (Unico o 730), e sarà versata con le modalità di cui al D.Lgs n. 241/1997 tramite Mod. F24.Pertanto, la norma introduce una facoltà, e non un obbligo del contribuente, di liquidare l’ICI nella dichiarazione dei redditi.In ogni caso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, saranno stabiliti le modalità e i termini per la progressiva attuazione delle disposizioni.
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