L’art. 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 (pubblicata in G.U. 17 luglio 2006, n. 164 ed entrata in vigore il 18 luglio 2006), ha modificato profondamente la disciplina dei consorzi agrari, abrogando parzialmente la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante “Nuovo ordinamento dei consorzi agrari”, e introducendo nuove disposizioni. In sintesi, queste sono le principali modifiche apportate dal provvedimento legislativo: viene testualmente disposto che “i consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile”. Ciò significa che i consorzi agrari diventano soggetti cooperativi a pieno titolo e dunque rientrano nel nuovo diritto societario, con la conseguenza che agli stessi si applicano ora le medesime norme del Codice civile previste per le società cooperative, e viene così superata la disposizione, introdotta dall’art. 5, comma 3, della legge delega n. 366/2001, la quale prevedeva che i consorzi agrari fossero esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del codice civile; In conseguenza di ciò, anche i consorzi agrari, per poter beneficiare delle agevolazioni riservate alle cooperative a mutualità prevalente, dovranno dimostrare il rispetto dei requisiti della mutualità prevalente, inserendo in statuto le clausole di cui all’art. 2514 C.C. e operando prevalentemente con i soci a norma degli artt. 2512, 2513 C.C. Tuttavia, avendo tempo fino al 30 giugno 2007 per operare le necessarie modifiche statutarie, si può ritenere che le norme della prevalenza decorrano dall’esercizio 2007, anche se sul punto si auspica un tempestivo chiarimento ministeriale; Come sopra detto, i consorzi agrari devono provvedere ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice civile entro il 30 giugno 2007. A tal riguardo, si segnala che, eccezion fatta per l’oggetto sociale, il quale deve essere opportunamente modificato, possono essere utilizzati gli statuti tipo per le società cooperative redatti da Unicaf in collaborazione con la Confcooperative Nazionale; L’oggetto sociale dei consorzi agrari continua a rimanere disciplinato e circoscritto dall’art. 2 della legge 410/1999, il quale stabilisce che “i consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all’ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l’attività consortile o promuoverne la costituzione”. Viene disposto che la vigilanza sui consorzi agrari è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive) di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per i consorzi in stato di liquidazione coatta amministrativa viene previsto il ridimensionamento del numero dei commissari, che da tre passano a uno, e viene fissato al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per chiudere la liquidazione e depositare il bilancio finale, a meno che entro il suddetto termine non sia stato autorizzato il ricorso al concordato. Per tutti gli altri consorzi, invece, i commissari in carica devono provvedere alla ricostituzione degli organi statutari entro il 31 dicembre 2006 e cessare dall’incarico in pari data. Resta infine confermato, in caso di vendita di beni immobili o di beni mobili in blocco, di cessione di azienda o di un ramo di azienda dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, il diritto di prelazione in capo ai consorzi agrari in amministrazione ordinaria costituiti nella regione o in regioni confinanti (o, in caso di mancato esercizio del diritto da parte di questi ultimi, la prelazione in capo alle società cooperative agricole in amministrazione ordinaria della provincia), ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 410/1999.
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