Circolare 53.2006

L’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006 (pubblicato in G.U. n. 131 dell’8 giugno 2006 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione), convertito in Legge n. 234 del 17 luglio 2006 (pubblicata in G.U. n. 167 del 20 luglio 2006), prevede la disapplicazione delle disposizioni di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso e di acquiescenza alle comunicazioni di iscrizione a ruolo dovute a seguito di controlli ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e nell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 – in relazione alle ipotesi di violazione dell’obbligo di versamento sia dell’acconto, sia del saldo IRAP, relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, cioè in corso all’8 giugno 2006 (il 2006, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). In particolare, l’esclusione della possibilità di fruire di tali istituti agevolativi opera ai fini IRAP sia in caso di omessi versamenti, sia in caso di insufficienti versamenti, ed è motivata dalla vicenda giudiziaria tuttora in corso presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, avente ad oggetto la compatibilità dell’IRAP con la normativa comunitaria e precisamente con l’art. 33 della VI direttiva IVA n. 77/388/CE (il quale vieta agli Stati membri l’introduzione di imposte sulla cifra d’affari ulteriori rispetto all’IVA). Si tratta di un intervento legislativo analogo a quello apportato dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 106 del 17 giugno 2005 (così come modificato dalla Legge di conversione n. 156 del 31 luglio 2005), dettato dalla medesima necessità ed urgenza di assicurare la regolarità dei versamenti ai fini IRAP in attesa del pronunciamento della Comunità Europea, secondo il quale si disponeva l’inapplicabilità del procedimento di ravvedimento operoso e di acquiescenza alle comunicazioni di iscrizioni a ruolo, con riferimento agli omessi o insufficienti versamenti IRAP relativi al saldo per il 2004, nonché all’acconto o al saldo per il 2005. Pertanto, in virtù del combinato disposto delle norme sopra citate, i contribuenti non possono avvalersi dei menzionati istituti per la riduzione delle sanzioni, con riguardo sia ai versamenti dell’IRAP a saldo per il 2005, sia ai versamenti dell’IRAP in acconto e a saldo per il 2006.

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