circolare n. 10.2009

Al fine di evitare abusi da parte dei contribuenti nell’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione nel modello F24, il D.L. 185 ha introdotto le seguenti modifiche in materia: – ha inasprito le sanzioni amministrative, che passano dalla misura fissa del 30% a quella graduata dal 100% al 200% del credito stesso, in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti;- ha allungato i termini di recupero a favore dell’Amministrazione Finanziaria, stabilendo che, fatti comunque salvi i più ampi termini previsti dalla legge per il reato di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 (compensazione indebita superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta), per i periodi d’imposta ancora accertabili l’atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione può essere notificato, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo;- nel caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall’Ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero sono iscritte in un ruolo straordinario;- la notifica della cartella può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’atto di recupero.

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