A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell‘IRAP determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 (si tratta della maggior parte dei soggetti IRAP, ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile mediante il sistema retributivo ex art. 10 fra cui ricordiamo le cooperative edilizie a proprietà indivisa).
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