Con risposta del 17-10-2012 a un quesito, il Ministero del lavoro ha precisato che nel periodo di interruzione, tra un contratto a tempo determinato e l’altro di 60/90 giorni il datore di lavoro potrà utilizzare lo stesso lavoratore, già impiegato a termine con mansioni equivalenti attraverso un contratto di somministrazione, senza alcuna soluzione di continuità, senza che il rapporto di lavoro venga considerato a tempo indeterminato.Il termine di 60/90 giorni non va rispettato né in caso di più contratti di somministrazione riferiti allo stesso lavoratore e mandato in missione presso lo stesso cliente utilizzatore, né in caso di successione fra contratti a termine e contratti di somministrazione.La risposta si basa sul fatto che il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/2001, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e seguenti.
Lascia un commento