Il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto sulla delicata materia del lavoro a tempo determinato, recentemente riformata dalla l. n. 92/2012, fornendo importanti chiarimenti in merito al computo del periodo massimo di trentasei mesi.Dopo aver chiarito alcuni aspetti relativamente ai periodi di sospensione tra un contratto a tempo determinato e l’altro (cfr. circolare Unicaf n. 113/2012), la risposta ad interpello n. 32/2012 del 23-10-2012 interviene fornendo indicazioni nel caso in cui, al termine di una successione di contratti a tempo determinato di 36 mesi, si decidesse di ricorrere all’istituto del lavoro somministrato.L’articolo 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 prevedeva infatti la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato qualora, totalizzati 36 mesi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, il contratto proseguisse oltre il termine previsto dall’ultimo contratto.Il Ministero precisa chiaramente come la recente riforma del mercato del lavoro abbia inciso non tanto sulla normativa relativa al lavoro somministrato in quanto tale (e cioè come regolamentato dal d.lgs. 276/2003), ma piuttosto su quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 in merito al contratto a tempo determinato; ne consegue che i due istituti – diversi per natura – non debbano forzatamente entrare in conflitto ma, anzi, possano essere utilizzati in maniera consecutiva, essendo il lavoro somministrato escluso dalle previsioni contenute nell’art. 5 comma 4 bis.Il Ministero conclude dunque confermando la possibilità, per un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di 36 mesi (nel quale si computano anche i periodi di somministrazione a tempo determinato), di poter impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione a tempo determinato.
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