Il Ministero del lavoro con risposta a interpello n. 34/2014 del 19-10-2012 ha chiarito i limiti entro i quali si deve muovere la contrattazione per definire la durata della formazione nell’apprendistato professionalizzante.Il caso posto riguarda l’accordo del settore turismo (17-4-2012) che prevede una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e del rispetto integrale di alcune condizioni contrattuali.Il Ministero boccia senza appello questa previsione richiamandosi al disposto dell’art. 4 del Dlgs. 167/2011 che stabilisce che “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione … la durata, anche minima, del contratto … ”.La durata della formazione che le parti sociali definiscono può essere differenziata soltanto in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”. Ad esempio è possibile prevedere una durata standard del monte ore formativo ridotta per i lavoratori “più anziani” o in presenza di esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.La nota conclude che nel caso esposto il personale ispettivo potrà impartire il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.
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