L’Inps, messaggio 23953 del 23-10-2009, ritiene rimborsabili al datore di lavoro le quote di Tfr maturate da dipendenti in Cigs che dopo tale periodo hanno usufruito di Cig in deroga.Il quadro normativo/regolamentare richiamato dall’Istituto è il seguente.L’articolo 2 comma 2 della legge n. 464/1972 stabilisce che “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità (ora TFR), corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.”Il rimborso è precluso qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (prima del licenziamento) e che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente prima del licenziamento.Non si considerano interruttive della sospensione l’astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se regolarmente comunicato.Non può essere considerato evento interruttivo la collocazione in CIG in deroga, che mantiene lo stato di sospensione attribuendone il finanziamento ad un fondo di natura non contributiva (per questi periodi non è comunque previsto il rimborso delle relative quote di TFR maturate).Il messaggio conclude quindi che vede essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l’intervento della CIGS (per tale solo periodo) anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS autorizzato.
Lascia un commento