circolare 179.2009

Il Ministero del lavoro risponde a un interpello, nota n. 76 del 19-10-2009, relativo alla possibilità di applicare il principio del cumulo delle sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di riposo giornaliero e settimanale.La norma (cosiddetto cumulo giuridico) che sta alla base dell’interpello è l’articolo 8 della Legge 689/1981 che riportiamo di seguito:1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.Il Ministero respinge, almeno in prima battuta, la richiesta ritenendo che il riposo giornaliero e/o settimanale sia un diritto che spetta a ciascun lavoratore. Pertanto l’illecita condotta del datore di lavoro contraria alle disposizioni degli articoli 7 e 9 del Dlgs. 66/2003 si configura “…ogni volta in cui il lavoratore non fruisca dei riposi in questione”.La quantificazione delle sanzioni consiste nel prodotto derivante dalla somma edittale moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore (articolo 16 Legge 689/1981).La nota ricorda che questa posizione è stata più volte affermata (risposta ad interpello n. 22/2009 in tema di riposi giornalieri, risposta ad interpello n. 56/2009).Viene anche richiamata la circolare ministeriale n. 81/1987 secondo la quale l’applicazione del cumulo giuridico di sanzioni deve ritenersi preclusa all’ispettore del lavoro poiché “essa richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo” dall’Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, L. n. 689/1981.L’applicazione del cumulo giuridico non può quindi essere effettuata in sede di accertamento/contestazione degli illeciti di cui agli articoli 7 e 9 del Dlgs 66/2003. Il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione può però rideterminare l’importo sanzionatorio, già quantificato ai sensi dell’articolo 16 della Legge 689/1981, a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l’unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. L’interpellante aveva prospettato il caso, che a nostro avviso potrebbe rientrare nella previsione ministeriale, di un ordine di servizio proveniente dal datore di lavoro che abbia richiesto a più lavoratori, per uno stesso giorno, un prolungamento della prestazione lavorativa tale da violare il loro diritto al riposo giornaliero.Come si vede però il Ministero enuncia un principio generale che dovrà essere verificato di volta in volta.Ricordiamo infine che l’articolo 18bis del citato Dlgs 66 prevede una diversa sanzione, qualora siano coinvolti più lavoratori, solo in caso di violazioni alle norme sull’orario di lavoro e sullo straordinario.

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