circolare 116.2009

L’Inail (Inail, nota n. 6211 del 4 giugno 2009 ) e la Cnce (Cassa Edile, nota del 27/05/2009) sono intervenute recentemente in tema di obbligo di iscrizione alla Cassa Edile in relazione al rilascio del DURC da parte delle Casse edili per imprese senza operai. Sul punto è stato in particolare precisato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con la sola esclusione:• delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Ccnl metalmeccanico comunque operanti nelle realtà di cantiere;• delle imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse edili, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.In quest’ultimo caso, il certificato verrà emesso dalle stesse Casse edili, sulla scorta dell’indicazione del Ccnl edile quale contratto applicato dall’impresa; esso attesterà la sola regolarità/irregolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail. Tuttavia, se al momento del rilascio l’impresa risulta debitrice nei confronti delle Casse edili per rapporti di lavoro pregressi, la stessa dovrà intendersi irregolare. Sulla base di tali indicazioni è stata quindi realizzata un’apposita implementazione all’applicativo di Sportello unico. tale implementazione prevede quanto segue:• in fase di richiesta di Durc, nella sezione relativa al «Ccnl applicato», è stata aggiunta l’opzione «Edile con solo impiegati e tecnici»;• selezionata tale opzione, la procedura, nella sezione «Enti Previdenziali», indica automaticamente, nei campi relativi alla Cassa edile, la sigla «Cnce» ed il Codice Cassa «RM99»;• una volta inoltrata la richiesta, la procedura smista la pratica, oltre che ad Inps e Inail, anche alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (Cnce), che gestisce tali tipologie di Durc;• il Durc emesso reca, oltre alle attestazioni di Inps ed Inail, la dicitura «L’impresa non è tenuta ad iscriversi alla Cassa edile in quanto dichiara di non avere dipendenti operai»;• nel caso in cui Cnce verifichi che l’impresa è debitrice nei confronti di una Cassa edile per rapporti di lavoro pregressi, il Durc attestante l’irregolarità contributiva sarà emesso dalla Cassa edile competente.

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