Il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 51 del 5 giugno 2009, ha fornito chiarimenti in ordine alla permanenza del divieto di adibizione al lavoro nel periodo post-partum in caso di interruzione di gravidanza anche nel caso di espressa rinuncia della lavoratrice e in presenza dell’attestazione del medico curante dello stato di buona salute della lavoratrice. Ciò anche nell’ipotesi in cui si tratti di lavoratrice con contratto di formazione specialistica, stipulato ex art. 37, D.lgs. n. 368/1999. Il divieto di adibizione al lavoro ex art. 16, D.lgs. n. 151/2000:Circa l’operatività del divieto anche nell’ipotesi di interruzione di gravidanza, il Ministero ha chiarito che: • tale divieto permane anche nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta successivamente al 180° giorno dall’inizio della gestazione, data l’equivalenza di detta circostanza al parto;• in tal caso alla lavoratrice dovrà essere riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che le sarebbe stato riconosciuto nel caso in cui la gravidanza fosse andata a buon fine;• ai fini dell’individuazione del periodo di astensione obbligatoria post-partum andrà preso a riferimento non la morte del nascituro, bensì l’espulsione del feto (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3993/1984);• la lavoratrice avrà inoltre diritto all’indennità di maternità (come già precisato dall’INPS con le circolari n. 134382/1982 e n. 139/2002). Circa, invece, l’eventuale esclusione del divieto di adibizione in caso di espressa rinuncia della lavoratrice, corredata da certificazione medica attestante lo stato di buona salute della stessa è stato chiarito che: • il diritto all’astensione obbligatoria post-partum è un diritto indisponibile;• quindi non decade né in presenza dell’esplicita rinuncia della lavoratrice, né in presenza dell’attestazione da parte del medico curante e/o del medico competente dell’assenza di controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa.• L’inosservanza al predetto divieto costituisce ipotesi di reato penalmente sanzionata, indipendentemente dall’accertamento in concreto delle condizioni psicofisiche della puerpera; l’illecito ricorre sulla base della semplice presunzione, operata dal Legislatore, della idoneità della condotta a ledere, o semplicemente mettere in pericolo, la salute della lavoratrice nel periodo di congedo post partum ( Cfr. Cass. civ., Sez. Lav. n. 2466/2000, secondo la quale “lo stato effettivo di salute della donna in tale periodo può risultare indifferente al datore di lavoro considerata l’obbligatorietà in ogni caso dell’astensione dal lavoro”. Estendibilità del divieto di adibizione al lavoro ai contratti di formazione specialistica stipulati ex art. 37, D.lgs 368/1999:Sull’estensione della disciplina prevista in materia di astensione obbligatoria in caso di interruzione di gravidanza alla lavoratrice assunta con contratto di formazione specialistica stipulati ex art. 37, D.lgs 368/1999, il Ministero si è espresso favorevolmente, data la riconosciuta operatività delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 151/2000, in materia di congedo di maternità a tale tipo contrattuale.L’unica differenza in tale ipotesi riguarda il riconoscimento della sola parte fissa del trattamento economico, così come determinata dall’art. 39 del D.Lgs n. 368/1999 (Cfr. Min. Lav. risposta ad interpello n. 64/2008).
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