Il Ministero del Lavoro con interpello n. 49 del 5 giugno 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità, per l’associato in partecipazione nelle imprese artigiane ed in quelle con meno di quindici dipendenti, di affiancare l’apprendista come tutor. Al riguardo il Ministero escludendo la compatibilità del rapporto di associazione in partecipazione con il ruolo di tutor ha precisato quanto segue: Disciplina della formazione dell’apprendista e ruolo del tutor:La formazione del lavoratore nell’apprendistato professionalizzante (D.lgs n. 276/2003) è regolata dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto di determinati criteri e principi direttivi, tra i quali quello di cui all’art. 49, comma 5 del D.lgs n. 276/2003 che prevede la “presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate”.L’attività del tutor è regolata dal DM 28 febbraio 2000 secondo il quale: “il tutore aziendale per l’apprendistato ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro”. Il tutor è inoltre tenuto a collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e ad esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro, avendo cura di creare e presidiare le condizioni affinché il percorso di apprendistato possa concludersi con il positivo inserimento del giovane all’interno dell’impresa e con lo sviluppo delle competenze che gli consentono di ricoprire efficacemente un ruolo professionale. Ragioni alla base della disciplina che regola la figura del tutor:Tali previsioni mirano a garantire che il tutor possa partecipare al percorso formativo dell’apprendista e sia in possesso di quelle competenze necessarie per poter rappresentare un punto di riferimento per lo stesso durante tutto il rapporto di lavoro.Per tali ragioni in DM del 2000 individua sia i requisiti che il tutor deve avere sia il tipo di rapporto che lo stesso può rivestire nell’impresa. Al riguardo è previsto infatti che le funzioni di tutore possano essere ricoperte:- da un lavoratore qualificato designato dall’impresa;- nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante. Sulla base della disciplina dettata dal DM citato – che peraltro non può essere disattesa, almeno in assenza di diverse disposizioni dettate dalle Regioni – e delle ragioni che la ispirano, il Ministero esclude la compatibilità del rapporto di associazione in partecipazione con il ruolo di tutor dell’apprendista.
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