Il Decreto c.d. Milleproroghe ha ulteriormente differito l’entrata in vigore di alcuni nuovi adempimenti ed obblighi in materia di sicurezza sul lavoro introdotti dal D.lgs. n. 81/2008. In particolare l’art. 32 del Dl n. 207/2008 ha spostato al 16 maggio 2009:• La comunicazione a fini informativi a INAIL ed IPSEMA degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Continua a trovare applicazione l’obbligo di annotare detti infortuni sul registro degli infortuni;• Il divieto di visita preassuntiva;• La valutazione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato;• L’indicazione della «data certa» sul documento della sicurezza; Sono invece adempimenti in vigore già dal 1° gennaio 2009:1. Valutazione di tutti i rischi secondo i criteri del Dlgs n. 81/20082. Elaborazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (Dvr)3. Redazione/aggiornamento dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi (datori con non oltre 10 lavoratori occupati)4. Valutazione dei rischi da:a) apparecchiature munite di Vdt;b) agenti fisici (ad eccezione delle norme in materia di radiazioni ottiche artificiali e dai campi elettromagnetici);c) atmosfere esplosive;d) agenti biologici;e) agenti chimici, cancerogeni e mutageni5. Sanzioni per la violazione delle norme relative agli adempimenti da 1 a 46. Aggiornamento dell’informazione e della formazione dei lavoratori e dei preposti (artt. 36-37)7. Integrazione dei contratti d’appalto e d’opera stipulati prima del 25 agosto 2007 (art. 26). 1) L’obbligo di comunicazione dati relativi agli infortuni:Il comma 1 dell’art. 32, Dl n. 207/2008 ha ulteriormente prorogato al 16 maggio 2009 il termine di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione ai fini statistici e informativi all’INAIL o all’IPSEMA (per i lavoratori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lett. r, Tu). Questo nuovo adempimento diverrà operativo solo una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del SINP. Si ricorda che il SINP è quel sistema informativo nazionale di gestione ed organizzazione delle informazioni legate a prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, la cui costituzione è stata prevista dal D.lgs. n. 81/2008, che dovrebbe permettere la progettazione di nuove tecniche di prevenzione degli infortuni ed il monitoraggio, da parte degli istituti preposti, del quadro infortunistico complessivo.Una volta a regime il nuovo sistema informatizzato, per espressa previsione normativa, il registro infortuni sarà abrogato. Per ora tutti gli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno devono essere annotati nel registro infortuni. Si ricorda che l’INAIL con comunicato pubblicato sul proprio sito ha fornito alcune istruzioni per la realizzazione del nuovo adempimento (cfr circolare Unicaf n. 96/2008).In particolare l’istituto ha previsto che a decorrere dal 16 maggio 2009:- le segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto (cfr. INAIL, nota del 15 maggio 2009).- le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l’utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: “Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi – Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) – T.U. Sicurezza”.- per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative (riferite cioè agli infortuni di durata superiore a tre giorni che comportano un intervento a carico dell’Istituto). La denuncia a fini statistici si configura come un adempimento diverso e autonomo rispetto a quello della comunicazione (a fini assicurativi) degli infortuni superiori a tre giorni. Per questi ultimi rimane comunque l’obbligo di denuncia di infortunio secondo le consuete procedure. In particolare data la mancata abrogazione del DPR 1124/65 da parte del TU sulla sicurezza, si ritiene che l’infortunio con una prognosi superiore a tre giorni debba essere denunciato entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. In caso di infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta tempestivamente, entro le 24 ore dall’evento (cfr. circolare Unicaf n. 92/2008). La normativa precisa inoltre che, se un infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunga al quarto, il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno. L’annotazione sul registro degli infortuni dell’evento infortunio deve invece avvenire allo stato attuale sia nel caso in cui esista l’obbligo di denuncia all’Istituto come sopra individuato, sia qualora l’infortunio comporti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento. Gli infortuni di durata superiore ai tre giorni continueranno ad essere denunciati con la modulistica cartacea ovvero attraverso il canale telematico, con le ordinarie scadenze e modalità. Sul versante sanzionatorio, si ricorda, poi, che la mancata comunicazione all’Istituto degli infortuni “brevi” è punita attraverso una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (articolo 55 comma 4 lettere l).In relazione alla violazione dell’obbligo di comunicazione a fini assicurativi opera invece una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. 2) Il divieto di visita preassuntivaAlla stessa data del 16.5.2009 è stato protratto il divieto di effettuare visite mediche «in fase preassuntiva» da parte del medico competente ai fini della verifica l’idoneità fisica del lavoratore alla specifica mansione.Il datore di lavoro potrà quindi far sottoporre il lavoratore alla visita medica preventiva solo dopo tale data e nel caso in cui venga dichiarata l’inidoneità sanitaria del lavoratore alle mansioni, questo dovrà essere assegnato a quelle più confacenti allo stato di salute dichiarato dal medico competente; soltanto in caso di impossibilità, potrà invece essere licenziato per giustificato motivo soggettivo (art. 3, legge n. 604/1966) nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. 3) La valutazione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlatoSempre al 16 maggio 2009 è stato differita l’entrata in vigore della parte del TU riguardante i rischi collegati allo stress lavoro-correlato – SLC – (art. 28, comma 1) e dell’apposizione della «data certa» sul documento della sicurezza (art. 28, comma 2).Si ricorda al riguardo che tale obbligo, ai fini di una più corretta applicazione, è completato dal contenuto del successivo art. 32 TU sulle capacità e requisiti professionali degli addetti e responsabili del servizio di protezione e prevenzione (SPP). Tale norma al comma 2 stabilisce infatti che il responsabile del SPP, per lo svolgimento della propria funzione, oltre ai requisiti riportati al precedente comma 1, deve possedere un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e «da stress lavoro-correlato». Si sottolinea che la proroga prevista dal Dl n. 207/2008 ha rilevanza soltanto ai fini della non applicazione delle sanzioni penali previste dal TU ( art. 306 TU) in caso di inadempimento da parte della generalità dei datori di lavoro (art. 306 Tu). Non incide invece sull’eventuale responsabilità in sede civilistica del datore di lavoro in relazione ai rischi e ai conseguenti danni che il lavoratore possa subire per le medesime cause. Valgono infatti in ogni caso le previsioni dell’art. 2087 c.c. secondo il quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.Tali previsioni operano nei confronti dei datori di lavoro che aderiscano ad una delle associazioni datoriali che hanno sottoscritto l’Accordo interconfederale 9-6-2008 con il quale è stato recepito a sua volta l’Accordo quadro europeo 8-10-2004 che ha regolamentato la materia.Si precisa, infine, che al fine dell’individuazione di SLC sarà necessaria un’analisi sui fattori che lo determinano, quale l’inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze ed i requisiti professionali richiesti ai lavoratori, carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, ecc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, ecc.). 4) L’indicazione della «data certa» sul documento della sicurezzaL’ulteriore proroga al prossimo 16 maggio riguarda la prova che il documento della sicurezza (art. 28, comma 2) sia stato elaborato in «data certa».Al riguardo non è ancora stato chiarito se la valutazione del rischio e l’elaborazione del relativo documento debbano avvenire prima dell’inizio dell’attività. In attesa di un chiarimento sul punto da parte del legislatore o del Ministero, è consigliabile che il datore di lavoro (tali obblighi non sono delegabili al dirigente) alla data di inizio dell’attività abbia soddisfatto entrambi gli obblighi. Ciò eviterebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55 (arresto da quattro ad otto mesi o ammenda da 5mila a 15 mila euro e, nei casi più gravi, arresto da sei a diciotto mesi) nel caso in cui avvenisse un’ accesso ispettivo dopo solo qualche giorno dall’inizio dell’attività. A tale incertezza si aggiunge quella inerente l’individuazione della «data certa» e della sua valida dimostrazione. In assenza di qualsiasi indicazione rilevabile dal TU appare opportuno fare applicazione della comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare a quanto previsto dagli artt. 2702-2704 c.c. Tali norme recano una elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire «data certa» ai documenti, consentendo di provare tale data in riferimento ad ogni «fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento» (art. 2704, comma 3, c.c.).Sul punto il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato la necessità di collegare il documento ad un «fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità». In tal senso alcuni possibili strumenti utilmente utilizzabili sono:• il ricorso alla cd. «autoprestazione» presso gli uffici postali (art. 8, legge n. 262/1999);• per le amministrazioni pubbliche, l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;• l’apposizione della cd. marca temporale (Dpcm 8 febbraio 1999);• l’apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
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