circolare 53.2009

L’Inps, circolare n. 42 del 17-3-2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al massimale contributivo applicabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva prima dell’1-1-2006 (cosiddetti nuovi iscritti).Il massimale in oggetto è stato introdotto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 335/1995 (riforma pensionistica Dini). Per un quadro della normativa si può fare riferimento alla circolare Inps n. 177 del 7-9-1996.Ricordiamo soltanto che il massimale non opera in caso di contribuzione versata prima dell’1-1-1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, casse per liberi professionisti), anche se diversa da quella di iscrizione all’1-1-1996. In precedenza l’Istituto aveva ricordato che a questo fine valgono anche i periodi di lavoro prestati in paesi comunitari o convenzionatiLa circolare 42 chiarisce che il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31-12-1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1-1-1996Il pagamento dei contributi sulla retribuzione completa decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo.Il lavoratore dovrà dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.La circolare però precisa che ai fini della presente normativa non sono considerati • i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 51 comma 2 legge 488/1999) svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata da parte degli iscritti alla predetta gestione• i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” (articolo1 comma 77 Legge 247/2007) collocati antecedentemente il 1-1-1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato.Se il lavoratore, però, non paga l’onere del riscatto, o si vede respinta la domanda, torna ad essere nuovo iscritto e quindi soggetto al massimale.Anche in questo caso il lavoratore darà tempestiva comunicazione del mancato pagamento al datore di lavoro il quale applicherà il massimale contributivo e, per il periodo pregresso, dovrà presentare domanda di rimborso della contribuzione versata in più.La sistemazione delle differenze contributive potrà essere effettuata nei previsti termini prescrizionali entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri accessori, con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

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