circolare 51.2009

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 gennaio 2009 ha approvato il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4, individuando oltre a quelle già interessate lo scorso anno, le ulteriori province alle quali si applicano le nuove disposizioni. Ad integrazione della circolare Unicaf n. 50/2009 sui nuovi termini per la presentazione dei modelli 730 e 770, ci pare cosa utile riassumere qui di seguito quanto è stato previsto dall’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità e ai i termini di presentazione del modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4. Quadro normativo di riferimento:Il provvedimento dell’Agenzia si inserisce in un quadro di graduale attuazione delle disposizioni concernenti la revisione dei flussi. Esso viene emanato in attuazione dell’art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, che ha apportato alcune modifiche al DM 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell’attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti, introducendo, tra l’altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra Caf-dipendenti e sostituti di imposta. Il regolamento n. 63 prevede che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi – mod. 730 – venga effettuato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d’imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari. Soggetti esclusi:Dalle nuove modalità di gestione dei flussi ricordiamo che sono esclusi i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili che possono prestare l’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, disciplinata dall’art. 34, comma 4, del D. lgs. n. 241 del 1997. Soggetti interessati:Sono interessati all’applicazione delle nuove disposizioni, per l’anno 2009 i sostituti d’imposta con domicilio fiscale in una delle seguenti province :Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo. Indichiamo di seguito l’iter della trasmissione dei dati contabili tra Caf-Agenzia-sostituto d’imposta: 1) I Caf-dipendenti comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730 e mod. 730-4 integrativo) all’Agenzia delle Entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta. 2) L’Agenzia delle entrate provvede a: a) fornire ad ogni singolo Caf l’attestazione di ricezione del modello 730-4 entro i successivi 5 giorni;b) rendere disponibili ai sostituti d’imposta, entro 10 giorni dalla ricezione, i risultati contabili della ricezione del modello 730;c) confermare ai Caf, entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.Al punto b) il riferimento è ai sostituti d’imposta con domicilio fiscale nelle province indicate dall’Agenzia delle Entrate che da quest’anno (e per ogni anno successivo) dovranno comunicare attraverso il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate citato la sede telematica presso cui ricevere il mod. 730-4. La comunicazione della sede telematica va ripetuta ogni anno anche se non c’è stata variazione del domicilio fiscale. Ciò vale quindi anche per quei sostituti d’imposta che nell’anno 2008 hanno ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. Si sottolinea al riguardo che tale comunicazione è per i sostituti che rientrano nell’applicazione delle nuove disposizioni un obbligo e non una semplice facoltà. In particolare:- i sostituti d’imposta in possesso di più chiavi di abilitazione ai servizi telematici dovranno comunicare i codici sede Entratel presso cui ricevere i modelli 730-4.- I sostituti d’imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, dovranno comunicare il codice sede Entratel dell’intermediario prescelto.- I sostituti d’imposta con più sedi operative che effettuano le operazioni di conguaglio dovranno comunicare i dati di ogni propria sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (CUD) ed indicano i dati dell’eventuale intermediario prescelto con riferimento ad ogni singola sede. NB: Nel caso in cui sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf che invia il modello 730-4 al sostituto per le vie ordinarie. Come precisato nel DM 164/1999 ( art. art. 16, comma 4 – bis) l’attestazione dell’Agenzia riporta in questo caso le motivazioni di eventuali scarti dovuti all’impossibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d’imposta. Questo significa che:- Il Caf sarà sempre informato da parte dell’Agenzia dell’avvenuta comunicazione dei risultati contabili ai sostituti o dell’eventuale impossibilità di tale comunicazione (per un errore o un ritardo ad esempio da parte del sostituto nella comunicazione della sede telematica presso la quale ricevere i modelli 730-4);- in questo secondo caso l’Agenzia nell’attestazione di ricezione delle comunicazioni da parte dei Caf riporterà le motivazioni dello scarto e il Caf dovrà procedere “autonomamente e con i mezzi più idonei all’invio delle comunicazioni ai sostituti d’imposta”, con inevitabile allungamento dei tempi. Il modello di comunicazione approvato dall’Agenzia delle Entrate:Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al provvedimento stesso.E’ possibile prelevare il modello anche da altri siti Internet a condizione che siano rispettate le caratteristiche di cui all’Allegato 1 del provvedimento e che sia indicato l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi dello stesso provvedimento. Il modello è trasmesso esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati , entro il 31 marzo dell‘anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF.La comunicazione, se trasmessa entro il 31 marzo ha effetto per lo stesso anno; se trasmessa invece oltre tale data ha effetto per l’assistenza fiscale dell’anno successivo. Il modello di comunicazione deve essere utilizzato inoltre anche nel caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati, che nel caso andranno effettuate entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello nel quale si sono verificate. Ogni comunicazione trasmessa annulla la precedente pertanto il sostituto deve indicare in ogni comunicazione che invia tutti i dati richiesti e non solo quelli relativi alla variazione effettuata.

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