circolare 125.2008

L’art. 40 del Decreto Legge n. 112/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008, che si colloca nel capo VII del DL in tema di semplificazioni, si occupa della tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali. Di seguito commentiamo i commi che compongono l’articolo 40. Comma 1: I consulenti del lavoro e gli altri professionisti previsti dall’art. 1 comma della L. n. 12/79, per lo svolgimento dell’attività prevista dall’articolo 2 della stessa legge, possono conservare i documenti dei datori di lavoro presso i propri studi. In particolare viene disposto (sostituendo l’art. 5 della L. n. 12/79) che: “Per lo svolgimento della attività di cui all’articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all’articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale e’ stato affidato l’incarico, nonchè il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all’articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari”. La formulazione del comma 1 in commento sembrerebbe escludere dalla tenuta dei documenti di lavoro i servizi o i centri di assistenza fiscale delle Associazioni di categoria di cui all’art 1 comma 4 della L. n.12/79. L’esclusione non riguarda la tenuta dell’istituendo Libro unico del lavoro di cui al comma 1 dell’art 39 ricavando tale interpretazione dal comma 6 del medesimo articolo nel quale sono espressamente richiamati i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 in quanto passibili di sanzione nel caso in cui,senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione (ndr Libro unico del lavoro) in loro possesso (sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro e in caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro). E’ auspicabile che in sede di conversione in Legge del DL in commento venga estesa la possibilità di conservare i documenti di lavoro non solo presso gli studi dei professionisti ma anche presso i CSA (con l’assistenza del consulente del lavoro) che altrimenti dovrebbero tenere solo il Libro unico del lavoro creando non poche difficoltà organizzative. Pur tuttavia le indicazioni contenute nell’art. 39 comma 6 e nell’art. 40 comma 1 rappresentano una innovazione di assoluto rilievo, in attesa di conferma nel decreto ministeriale, in quanto il libro unico del lavoro non dovrebbe essere più tenuto nel “luogo in cui si esegue il lavoro” (così come previsto nell’abrogato art. 21 del DPR n. 1124/1965), ma potrà essere conservato sia presso la sede legale dell’impresa, sia presso lo studio del consulente del lavoro o altro professionista abilitato (art. 5 c. 1 L. n. 12/79) e sia presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, (art. 1, c. 4 L. n. 12/79).Nell’articolo 39 c. 6 non è previsto che siano effettuate comunicazioni alla DPL territorialmente competente di tenuta del libro unico del lavoro presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa ma, pur sempre in attesa di eventuali specifici adempimenti previsti dall’emanando decreto, si ritiene che sia comunque dovuta. Comma 2: All’atto della assunzione, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni (ossia copia della comunicazione telematica di assunzione), adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende comunque assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Comma 3: Viene modificato l’art. 8 del D. Lgs. n. 234 del 19 novembre 2007 (organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti): con l’istituzione del libro unico del lavoro viene meno l’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto eliminando in questo modo il registro per il settore dell’autotrasporto (l’abrogazione del Registro avrà valore solo dopo l’istituzione del libro unico del lavoro, attesa, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 112/08 (co. 4 dell’art. 39). Comma 4: In materia di collocamento di disabili viene previsto – modificando la legge 68/99 – che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1 della predetta legge. Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

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