Con l’art. 39 del D.L. n. 112/08 vengono semplificati notevolmente gli adempimenti formali a carico dei datori di lavoro privati nella gestione dei rapporti di lavoro; esaminiamo di seguito le novità. Libro unico del lavoroViene introdotto il libro unico del lavoro, che va a sostituire il libro paga (sezioni paga e presenze) ed il libro di matricola.Nel libro unico devono essere iscritti tutti:1. i lavoratori subordinati;2. i collaboratori coordinati e continuativi;3. gli associati in partecipazione che apportano lavoro. Gli obblighi di cui alla legge n. 4/1953 (obbligo di consegnare cedolino paga), sono adempiuti dal datore di lavoro consegnando ai lavoratori copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa alle erogazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve, inoltre, contenere una sezione con il calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.Il libro va compilato, per il mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Il libro va conservato presso la sede legale dell’impresa (o presso i professionisti individuati dall’art. 1 c. 1 della legge n. 12/1979 e presso i servizi o centri di assistenza delle Associazioni di categoria individuati dall’art. 1 c. 4 della medesima legge) e possono essere esibiti agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail. L’obbligo della consegna del prospetto paga (legge n. 4/1953) Entro un mese dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, il Ministero del Lavoro emanerà un decreto con il quale verranno disciplinati le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione del libro unico, nonché il relativo regime transitorio.Finché non entrerà in vigore il Decreto ministeriale, i libri matricola, paga e presenze continueranno ovviamente a dover essere tenuti secondo le precedenti disposizioni attualmente in vigore. Viene introdotto anche il relativo apparato sanzionatorio:a) l’omessa esibizione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 200 e 2.000 euro;b) la mancata ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai soggetti individuati dall’art. 1 c. 4 della legge n. 12/1979 (servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle piccole imprese) è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro che in caso di recidiva, sale ad una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro;c) l’omessa o infedele registrazione, nell’ipotesi in cui dalla stessa discendano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita da 150 a 1.500 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, in un “range” compreso tra 500 e 3.000 euro. Tale previsione sanzionatoria appare oltre modo giusta, in quanto l’omessa e infedele registrazione è punita soltanto se da ciò ne derivano danni e non per il solo fatto che non è stato fatto un adempimento materiale, da cui non scaturiscono effetti negativi; d) la mancata compilazione entro il 16 del mese successivo è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro: tale somma aumenta se riguarda più di 10 lavoratori (da 150 a 1.500 euro);e) la mancata conservazione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro.La contestazione di tali mancanze è opera degli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 va inviato alla DPL competente per territorio.L’art. 39 abroga, infine, tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina del libro unico del lavoro. DNA INAILCon il comma 8 dell‘articolo 39, si rende obbligatoria la denuncia INAIL per qualunque lavoro manuale o meno, retribuito o meno svolto nell’impresa, anche familiare, artigiana o di fatto, sempre che le persone che prestano lavoro non siano già soggetti alle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro. Lavoro a domicilioIl comma 9 va modificare la regolamentazione del lavoro a domicilio di cui alla legge n. 877/1973.Il datore di lavoro, infatti, che intenda affidare ad un lavoratore commesse da svolgersi a domicilio non avrà più l’obbligo di iscriversi nel “registro dei committenti”istituito presso le Dpl, né l’obbligo di tenere un apposito registro sul quale trascrivere i dati relativi al lavoratore, alla retribuzione ed alla quantità e qualità del lavoro eseguito a domicilio, bensì dovrà riportare queste informazioni, con l’aggiunta delle date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, sul libro unico del lavoro.Ovviamente l’abrogazione del registro dei committenti avrà valore solo dopo l’entrata in vigore del libro unico del lavoro. Eliminazione di altri adempimenti formaliCon il comma 10, diverse e significative sono le altre semplificazioni, tra le quali – oltre alle abrogazioni di libri obbligatori sopra esaminati, subordinate all’entrata in vigore del libro unico del lavoro – si evidenzia che dal 25 giugno 2008 sono abrogati: il DPR n. 2053/63 sul riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo (lett. d) e della legge n. 8/79 sull’impiego del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo;il registro d’impresa agricolo (art. 9-quater legge 608/96), anche alla luce dell’introduzione del libro unico del lavoro (lett. i).
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