circolare 75.2008

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44/2008, ha ritenuto illegittimi gli articoli 10 (commi 9 e 10) e 11 (commi 1 e 2) del decreto legislativo 368/2001 che affida ai contratti collettivi nazionali la possibilità di stabilire un diritto di precedenza nell’assunzione per gli stagionali che hanno avuto un contratto a termine dalla stessa azienda e sempre con la stessa qualifica. L’illegittimità è dovuta al fatto che non si può utilizzare una direttiva UE che vuole contrastare il lavoro precario per disciplinare quello stagionale. La questione ha riflessi in particolare per il settore agricolo e può essere riassunta in questo modo.L’articolo 11 comma 1 del Dlgs 368/01 ha abrogato le norme sulla precedenza nelle riassunzioni (articolo 23 comma 2 della Legge 56/1987) e contemporaneamente ha demandato ai contratti collettivi la possibilità di reintrodurle (articolo 10 commi 9 e 10).Ricordiamo che il Dlgs 368/01 non si applica agli operai agricoli, quindi, ovviamente anche a quelli delle cooperative ex lege 240/1985.Poiché l’abrogazione opera in modo generale tutto hanno ritenuto che riguardasse anche le imprese agricole (che pure sono escluse dall’applicazione della legge). In pratica dal 2001 non è stato operante alcun diritto di precedenza.Dal punto di vista sindacale la questione non ha creato grandi discussioni, in quanto, nonostante l’esclusione, tutti i Ccnl agricoli hanno regolamentato il diritto di precedenza.Questa situazione è durata fino al 31-12-2007 data dalla quale con la Legge 247/2007 ha abrogato i commi 9 e 10 dell’articolo 10 e reintrodotto il diritto di precedenza per legge (articolo 5 commi 4quater e ss).Anche se fino ad oggi non si sono riscontrati molti commenti, si può ritenere che le norme contrattuali in materia possano rimanere in vigore soltanto se migliorative di quelle legali (non è però il caso dei Ccnl cooperativi – agricoltura, trasformazione, forestali).La sentenza della Corte costituzionale non ha modificato il quadro che si è venuto a creare dall’1-1-2008 con il ripristino dell’articolo 23 comma 2 della Legge 56/1987. Oggi per gli stagionali, paradossalmente, ci sono due diritti di precedenza: quello del Dlgs 368/01 (volontà da manifestare entro 3 mesi dalla cessazione e valido per un anno) e quello della Legge 56/87 (manifestazione di volontà entro 3 mesi).Ricordiamo che lo stesso decreti 368/01 (articolo 5 comma 4-quater) ha introdotto anche un diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato nel caso in cui si rendano disponibili posti a tempo indeterminato.

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