Il Ministero del lavoro (circolare n. 7 del 25-3-008) detta le regole per la gestione dell’abolizione della somministrazione a tempo indeterminato e del lavoro a chiamata. In merito alla rideterminazione delle clausole flessibili nel lavoro a tempo parziale le istruzioni saranno fornite in seguito.A parere del Ministero i contratti di somministrazione a tempo indeterminato e di lavoro intermittente non possono più essere stipulati dall”1-1-2008, mentre quelli stipulati in precedenza mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso.In merito alla somministrazione, opportunamente la circolare precisa che l’abrogazione riguarda il contratto di natura “commerciale” e non di lavoro; pertanto un’Agenzia di somministrazione può instaurare con il lavoratore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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