circolare 76.2008

Il Ministero del lavoro fornisce ulteriori precisazioni, in senso permissivo, sull’obbligo di istituzione del registro dell’orario di lavoro per il settore autotrasporto (nota del 19-3-2008).L’argomento era già stato affrontato nella circolare ministeriale del 30-1-2008 prot. n. 1625 (Cfr. circolare Unicaf n. 55/2008).Il nuovo adempimento deriva dall’articolo 8 Dlgs 234/2007 ed è entrato il vigore l’1-1-2008.Il Ministero si è reso conto dell’assurdità della norma ed ha tentato di “smussare gli angoli”. I temi affrontati sono i seguenti. 1. La norma si applica esclusivamente al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.2. Si può adempiere al nuovo obbligo utilizzando la normale sezione presenze del libro paga anche se tenuto per mezzo di fogli mobili o supporti informatici purché vidimato oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della competente Direzione provinciale del lavoro, la quale potrà limitarsi a contrassegnare l’ultima pagina del citato registro.3. Considerato che il registro riguarda lavoratori mobili è possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate.Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario effettivamente svolto.Tale facoltà è comunque condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.Il riepilogo mensile va effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento e resta fermo, evidentemente, il diritto di accesso del personale autista alle registrazioni riportate nel registro in esame.Ovviamente questo è possibile soltanto se si istituisce un registro separato da quello presenze che invece ha un’altra tempistica.4. La nota invita gli uffici ispettivi a valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti.

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