circolare 73.2008

Il Ministero del lavoro, con lettera circolare del 25-3-2008 – Prot. 25/I/0004266, ha chiarito le condizioni per usufruire dei benefici previsti dalla legge 407/1990 in caso di stabilizzazione di collaboratori coordinati e continuativi (prevista dall’articolo 1, comma 1202 e ss. della Finanziaria 2007).L’articolo 8, comma 9, della Legge 407/1990 prevede che “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (…) i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.Per il Ministero questi benefici sono utilizzabili per i collaboratori che, avendo svolto un’attività lavorativa (nel nostro caso di collaborazione) hanno percepito un reddito annuale non superiore a quello escluso da imposizione fiscale (euro 7.500,00 annui rapportati ai giorni di lavoro). Il Dlgs 297/2002 prevede, infatti, che in questi casi sia mantenuto lo stato di disoccupazione.La nota conclude che per tali soggetti il lavoratore può richiedere, ai fini della procedura per il riconoscimento dello stato di disoccupazione, una mera autocertificazione relativa al reddito annuale percepito dal collaboratore.

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