circolare 72.2008

Il Ministero del Lavoro, facendo seguito alla circolare del 4/3/2008 (vedi circolare UNICAF n. 64/2008), modifica con la circolare n. 5130 del 25/03/2008 alcune indicazioni inizialmente fornite precisando l’ambito di operatività del modello per le dimissioni volontarie ex DM 21/01/2008 (vedi circolare UNICAF 60/2008). Il Ministero definisce con maggiore precisione l’ambito di utilizzo del modulo per le dimissioni volontarie che è previsto in forma obbligatoria solo nei casi di recesso unilaterale da parte del lavoratore; non si è quindi tenuti all’utilizzo del modulo quando ci si trova nei seguenti casi: • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1372 c.c.• Dimissioni incentivate• Cessioni di contratto• Prestazioni di lavoro accessorio• Stages e tirocini• Rapporti di agenzia• Cessazione del contratto a tempo determinato giunto al termine• Quiescenza e collocamento in pensione• Dimissioni durante il periodo di prova• Dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni (purché non siano coinvolti sotto forma di CO.CO.CO.)• Prestazioni di lavoro occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.Per quanto riguarda questo ultimo punto il Ministero rettifica l’indicazione fornita con la precedente circolare che noi avevamo già stigmatizzato come non corretta. Il Ministero modifica inoltre quanto previsto dalla precedente circolare del 4 marzo u.s. consentendo al lavoratore di accedere direttamente alla sezione del sito internet www.lavoro.gov.it/mdv e a seguito di registrazione (con rilascio di una user ID e di una password) avere la possibilità di compilare il modello di dimissioni ottenendo la validazione on line senza dovere per forza recarsi da un intermediario abilitato. Tra le precisazioni tecniche relative alla compilazione del modulo, notevole rilevanza ha quella relativa al campo “data decorrenza dimissioni” che deve essere compilato con l’indicazione della data del primo giorno da cui decorre il preavviso contrattuale. Vengono, inoltre, ridotti i campi da compilare obbligatoriamente che sono nella sezione 1, relativa al lavoratore, il codice fiscale, il sesso, la data di nascita, il cognome e il nome; nella sezione 2, relativa al datore di lavoro, il codice fiscale e la denominazione; nella sezione 3, relativa al rapporto di lavoro, la data di inizio e la tipologia contrattuale; nella sezione 4, relativa alle dimissioni, la data decorrenza dimissioni (con la precisazione sopra evidenziata). Viene infine rimarcato che le dimissioni rese per causa di matrimonio (fino ad un anno dalla celebrazione delle nozze) o durante il periodo tutelato per maternità (fino ad un anno di età del bambino) dovranno essere confermate presso la DPL.

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