I commi 45 e 46 della Legge 247/2007 hanno abolito il lavoro a chiamata e la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Entrambi gli istituti erano stati introdotti dal Dlgs 276/2003.Nel primo caso sono stati abrogati gli articoli 33-44, nel secondo è stata semplicemente enunciata l’abolizione.Nessuna disposizione regola la situazione transitoria e pertanto si potranno porre seri problemi nei casi, per la verità pochi, nei quali questi istituti sono stati utilizzati.I commi 47 e seguenti della stessa Legge prevedono pero, per i soli settori del turismo e dello spettacolo, che i Ccnl possano regolamentare forme di lavoro discontinuo da utilizzare nei fine settimana, nelle festività, nelle vacanze scolastiche e in altri periodi definiti dallo stesso contratto.
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