circolare 04.2008

La legge 247/2007 (comma 51) ha modificato anche le norme per la determinazione dello sgravio del settore edile.Le attuali disposizioni prevedono che ogni anno sia emanato un provvedimento per determinare l’entità del beneficio.Ricordiamo che lo sconto, in passato sempre pari all’11,50%, opera sulle contribuzioni minori Inps e sui premi Inail per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.La nuova norma prevede, invece, che il Ministero del lavoro, previa verifica, entro il 31 luglio di ogni anno emani il decreto per confermare o rideterminare lo sgravio. In assenza di decreto, decorsi 30 giorni, i datori di lavoro potranno applicare la riduzione prevista per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali.Si deve però rilevare che in merito a questo conguaglio la norma di legge è piuttosto lacunosa; è anche previsto un termine – il 15 dicembre dell’anno di riferimento – non chiaro se riferito all’emanazione del decreto o all’effettuazione dei conguagli.

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