Il comma 44 della Legge 247/2007 modifica, ancora una volta le norme sul lavoro a tempo parziale.I contenuti del Dlgs 61/2000 sono stati modificati nei seguenti punti.Articolo 3 comma 7. La possibilità di stabilire (prima era “concordare”) clausole flessibili è demandata non più alle parti stipulanti il contratto individuale ma al contratto collettivo. La norma dovrebbe avere una portata limitata in quanto molti Ccnl hanno previsto questa possibilità senza rinvii alla legge.Articolo 3 comma 8. Il periodo di preavviso per utilizzare le clausole flessibili passa da 2 a 5 giorni (salva diversa pattuizione dei Ccnl). Anche in questo caso i Ccnl dovrebbero aver ripreso il preavviso di 2 giorni.Articolo 8 comma 2ter. Questo comma che prevedeva la possibilità, in assenza di contratti collettivi, di concordare direttamente tra le parti le clausole flessibili ed elastiche, è stato abrogato.Articolo 12bis. Il diritto alla trasformazione del contratto a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche è esteso anche ai lavoratori pubblici.E’ poi istituito un diritto di precedenza nella trasformazione del contratto a tempo parziale in caso di coniuge, figli, genitori, persone conviventi con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi della legge 104/1992.La stessa priorità è riconosciuta a favore del lavoratore con figlio convivente di età fino a 13 anni o con figlio di qualsiasi età se certificato ai sensi della legge 104/92.Articolo 12ter (di nuova istituzione). In caso di assunzioni a tempo pieno viene previsto un diritto di precedenza per i lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale (ovviamente in caso di mansioni equivalenti). Questa disposizione reintroduce questo diritto che prima delle modifiche apportate dal Dlgs 276/2003 era molto più articolato e prevedeva l’obbligo di informazione da parte dei datori di lavoro.Come accennato sopra, queste modifiche dovranno essere valutate in relazione alle previsioni contenute in ogni Ccnl. Sempre in materia di lavoro a tempo parziale, il comma 52 della Legge 247/2007 ha previsto che i datori di lavoro del settore edile debbano comunicare all’Inps l’orario dei lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.Probabilmente l’intento è quello di disincentivare il poco credibile part-time per gli operai.Stante il tenore lettera della norma l’adempimento dovrebbe però riguardare anche gli impiegati.Se non usciranno tempestivamente chiarimenti, consigliamo alle imprese del settore che si trovano in questa situazione di inviare la comunicazione all’Inps, anche per gli impiegati, con i dati della cooperativa e del lavoratore, compreso l’orario.Qualora si tratti di impiegati, è consigliabile evidenziarlo per tentare di evitare inutili questioni.
Lascia un commento