circolare 103.2005

Rispondendo ad un interpello di Confindustria in materia ispezioni da parte dell’Inail, il Ministero del lavoro interviene sull’istituto della diffida così come previsto dall’articolo 13 del DLGS 124/2004.In pratica, l’ispettore (della DPL o di un istituto previdenziale) che rileva un inadempimento di legge, deve “diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine”. Ovviamente fino alla scadenza del termine il procedimento si interrompe.Il Ministero, avallando la tesi dell’Istituto, chiarisce che il potere di diffida è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate. Non possono, invece, essere oggetto di diffida le violazioni punite con sanzioni amministrative rilevate da funzionari amministrativi, anche se si tratta di inosservanze che, rilevate da un ispettore, avrebbero comportato la diffida.A nostro avviso si tratta di una palese incongruenza della legge con spiacevoli conseguenze per i datori di lavoro. L’adempimento alla diffida, infatti, estingue il procedimento sanzionatorio e comporta una sanzione molto ridotte (pari al minimo fissato di legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a ¼ dell’importo stabilito).

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