circolare 102.2005

L’INPS, con la circolare n. 115 del 10.11.2005, ha reso noto che dal mese di gennaio (denuncia di gennaio 2006 da trasmettere entro il 28 febbraio) i datori di lavoro non dovranno più indicare le agevolazioni o riduzioni contributive nel quadro D del mod. DM10/2 ed i contributi in misura intera nei quadri B-C, ma applicheranno l’aliquota previdenziale già al netto della percentuale di riduzione.Soggetti interessati sono tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla presenza o meno di riduzioni contributive collegate alla tipologia contrattuale con la quale è avvenuta l’assunzione.In particolare, i datori di lavoro che beneficiano delle riduzioni dei contributi minori, dal primo gennaio p.v. dovranno applicare l’aliquota contributiva al netto dell’esonero evitando di indicarlo nel quadro D utilizzando i codici R600, R601, R602 e R603. L’elenco dettagliato dei codici INPS relativi a riduzioni contributive, da non esporre più nel dettaglio, è indicato nell’allegato 1 alla circolare INPS, reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione messaggi del link “inps comunica”.Il nuovo metodo riguarderà anche le assunzioni agevolate, le cui nuove modalità di esposizione sono illustrate nell’allegato 2 alla citata circolare INPS in commento. In taluni casi, l’agevolazione contributiva comprende anche, in tutto o in parte, la quota a carico del dipendente (es. lavoratore svantaggiato assunto da cooperativa sociale ex lege n. 381/1991): in tali ipotesi, per effetto delle nuove modalità di assolvimento della contribuzione (nettizzazione), l’importo dei contributi da indicare nell’apposito campo potrà essere pari a “0” (zero). Rimane – anche in tali casi – fermo l’obbligo di esposizione dei dati relativi al numero dei dipendenti, alle giornate, ovvero alle ore, ed alle retribuzioni. Le precedenti modalità di compilazione invece restano confermate per i contratti di formazione e lavoro (tipo B) e quelli rientranti nella regola del de minimis, le agevolazioni previste dalla legge 68/99, gli sgravi contributivi previsti per il settore edile, agricolo e per i lavoratori occupati all’estero e le disposizioni in materia di workfare di cui all’art. 13 Dlgs 276/2003 (l’INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni). Sono, infine, istituiti alcuni nuovi codici tipo contribuzione, tra i quali segnaliamo i seguenti, relativi ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità provenienti da aziende di piccole dimensioni: P5 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991).P6 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991).P7 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità in deroga, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991).

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