circolare 104.2005

Rispondendo ad un interpello dei consulenti del lavoro di Isernia, il Ministero del lavoro (nota Prot. n. 2693 del 14-11-2005) ha fornito alcune precisazioni in materia di agevolazioni ex articolo 8, comma 9, della legge 407/1990 in caso di assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale.La norma citata prevede agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati, o in CIGS, da oltre 24 mesi. 1. Per il Ministero, le agevolazioni in esame possono spettare anche in caso di assunzione a tempo parziale di un lavoratore che ha in essere un altro rapporto di tale natura purché mantenga lo stato di disoccupazione.Ricordiamo che, in base alla vigente normativa, lo stato di disoccupazione si conserva anche in caso di lavoro a tempo parziale, purché in possesso di un reddito annuo inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (7.500,00 euro per i lavoratori dipendenti). 2. Un datore di lavoro che riassume un lavoratore assunto in precedenza con contratto a tempo parziale, poi dimessosi e per il quale aveva beneficiato delle agevolazioni ex lege 407 può usufruire di nuovo dello sgravio in oggetto.Anche in questo caso, il Ministero pone una limitazione, oltre alla verifica dei requisiti di disoccupazione sopra descritti: i benefici “…comunque avranno una durata pari a 36 mesi decorrenti dall’instaurazione del primo rapporto di lavoro…”. Lo sgravio, secondo il parere riportato, avrebbe quindi la durata effettiva di 36 mesi meno il periodo di interruzione. Ad esempio: inizio rapporto di lavoro 1-1-2005; dimissioni 30-6-2005, riassunzione 1-10-2005, sgravi fino al 31-12-2007 per un totale di 33 mesi (36-3). Per chi ha occasione di leggere la risposta integrale, segnaliamo anche che il quesito si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo parziale fino a 20 ore. A nostro parere, questa specificazione è fuorviante, visto che lo stato di disoccupazione non è più legato alla quantità di ore retribuite, ma alla retribuzione percepita (un dipendente che guadagna più di 7.500 euro annui con un rapporto a tempo parziale non è disoccupato anche se lavora un’ora alla settimana).Purtroppo anche la risposta ministeriale riprende il limite delle 20 ore rendendo meno chiara la risposta, peraltro interessante.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *