Per opportuna conoscenza si segnala che con l’art. 2 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, è stata introdotta una nuova tipologia di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari, rilasciato a fini investigativi, in deroga a quanto stabilito dalle vigenti norme ed in particolare dall’art. 5 del D.Lgs. n. 286/98. Esso viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, vi è l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. n. 8/91 – Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.Il rilascio di tale permesso avviene ad opera del Questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica; il permesso ha validità di un anno ed è rinnovabile per eguali periodi.A tale nuovo permesso sono applicate le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 286/98; in particolare, ai fini che interessano i datori di lavoro, il comma 5 dispone che “ Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.” Lo stesso art. 2, comma 5, afferma che allorquando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero può essere concessa, con le stesse modalità, la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’ art. 9 del Testo unico.
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