Facendo seguito a quanto comunicato nelle precedenti circolari, relativamente alla modulistica necessaria alla stipulazione del contratto di soggiorno con lavoratori extracomunitari, si segnalano alcune modifiche ai modelli Q ed R, rispettivamente relativi a:• Modello Q: contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero con un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente;• Modello R: contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero e del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa, Le modifiche, in particolare, riguardano: le istruzioni per la compilazione del contratto: è stata inserita la nota n. 6, ove si precisa che, nel caso in cui il datore sia una ditta, una società o un ente è necessario indicare l’indirizzo della sede legale dell’azienda; la dichiarazione in calce del datore di lavoro, con la quale quest’ultimo attesta il rispetto di alcune condizioni necessarie alla regolare stipula del contratto di soggiorno: in merito alla sistemazione alloggiativa del lavoratore, è scomparsa la dicitura che imponeva al datore di lavoro, a richiesta dello Sportello Unico per l’immigrazione, l’esibizione della certificazione attestante la conformità ai parametri di legge dell’immobile abitato dall’extracomunitario, rilasciata dal Comune o dall’A.S.L., ovvero la presentazione della domanda diretta ad ottenerla. Resta, comunque, la dichiarazione del datore di lavoro che la sistemazione alloggiativa del lavoratore indicata nel contratto è conforme ai parametri di legge, per cui rimane immutata la responsabilità del datore di lavoro in caso di dichiarazione mendace. I modelli aggiornati sono reperibili sui seguenti indirizzi web ministeriali: • Ministero dell’Interno: http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=20934• Ministero del Lavoro: http://www.welfare.gov.it/Sociale/immigrazione+ed+integrazione/modulistica.htm Le istruzioni pubblicate sul sito del ministero dell’interno precisano che i contratti di soggiorno, stipulati autonomamente tra le parti, devono essere inviati, a mezzo raccomandata postale A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso. Si precisa anche che, poiché la ricevuta di ritorno viene rispedita all’indirizzo del datore di lavoro mittente, ma la stessa deve essere esibita dallo straniero all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che, nella medesima ricevuta, oltre al nominativo del datore di lavoro, sia riportato altresì quello del lavoratore straniero.Pur non ritenendo che quest’ultima sia una disposizione imperativa (in quanto ci risulta che gli uffici preposti, all’atto della presentazione della documentazione per il rinnovo del permesso di soggiorno, accettino fotocopie delle consuete ricevute di raccomandata), suggeriamo quindi di utilizzare, se reperibili presso gli uffici postali, le ricevute di raccomandata che prevedano anche l’indicazione dei dati del lavoratore (analoghe a quelle utilizzate per la regolarizzazione degli extracomunitari nel 2002); in mancanza, suggeriamo che il nominativo del lavoratore venga inserito, sia sulla ricevuta della raccomandata che sulla ricevuta di ritorno, a fianco a quello del datore di lavoro con una nota del tenore “per il dipendente ………”.
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