circolare 96.2005

L’INPS, con il messaggio 13.10.2005 n. 34328, ha reso noto che i modelli già esistenti per richiedere l’assegno per il nucleo familiare (ANF/DIP, ANF/GEST.SEP., ANF/PREST, ANF/PREST.AGR.21 TP., DS21) sono stati implementati per consentire al coniuge dell’avente diritto di esercitare la facoltà prevista dall’art. 1, comma 559, legge 311/2004 contestualmente alla presentazione degli stessi. La modulistica interessata è la seguente:- Mod. ANF/DIP (domanda di assegno per il nucleo familiare periodo dal ………. al …………… e variazione situazione nucleo familiare da ……….) da presentare da parte del lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro: è stato aggiunto il quadro “G” (l’ex quadro “G” è diventato quadro “H”) denominato richiesta del coniuge dell’avente diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare (che non abbia un autonomo titolo dell’assegno e che intende avvalersi della facoltà di ottenere l’erogazione diretta). Con l’occasione, l’INPS ha altresì provveduto ad aggiornare, con riferimento alla normativa vigente, anche la restante parte della domanda, in particolare per quanto riguarda la normativa sulla privacy e le istruzioni per l’individuazione del reddito da dichiarare. – Mod. ANF/GEST. SEP (lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata domanda di assegno per il nucleo familiare – art. 59, L. 449/1997 – art. 5 D.M. 4-4-2002 – periodo dal …….. al …….) da presentare direttamente all’INPS: è stato aggiunto il quadro “I” per permettere anche in tale situazione al coniuge di ottenere direttamente l’erogazione dell’assegno. Il modello è stato altresì aggiornato, nella parte relativa all’attività lavorativa autonoma aggiungendo la possibilità di richiesta dell’assegno da parte dell’associato in partecipazione; – Mod. ANF/PREST (domanda di assegno per il nucleo familiare periodo dal ……… al ………) da presentare dal richiedente direttamente all’INPS che eroga la prestazione previdenziale che da titolo all’ANF : è stato aggiunto il quadro “L” che consente di inserire contestualmente la richiesta del coniuge di ottenere l’assegno direttamente; – Mod. ANF/PREST. AGR. 21 TP: domanda dell’assegno per il nucleo familiare nel settore agricolo: anche tale domanda, da presentare direttamente all’INPS, è stata integrata con lo spazio per la richiesta del coniuge di ottenere direttamente l’assegno. – Mod. DS21 (recante domanda di prestazione di disoccupazione), da presentare all’INPS, prevede, ora, anche la possibilità da parte del coniuge del soggetto richiedente di ottenere (nuovo quadro “O”), per il periodo interessato, l’erogazione diretta dell’assegno. In mancanza di precisazioni sulle modalità operative che dovrà porre in essere il datore di lavoro che riceva la richiesta di cui all’oggetto, rammentiamo che:  il diritto da parte del coniuge del dipendente (richiedente l’assegno) di ricevere direttamente la prestazione economica decorre, si ritiene, dal primo assegno utile successivo alla ricezione della richiesta da parte del datore di lavoro se gli assegni, prima della richiesta, sono già stati corrisposti al dipendente richiedente. Diversamente, se la richiesta prevede il diritto di ricevere assegni arretrati e nella domanda è presente l’opzione del coniuge del dipendente, gli assegni arretrati decorrenti, dal 1° gennaio 2005, saranno corrisposti al coniuge; in assenza della richiesta di ANF da parte del dipendente, si ritiene che il coniuge di quest’ultimo non possa presentare la richiesta autonomamente, vale a dire senza la sottoscrizione del coniuge dipendente, in quanto il coniuge dovrebbe presentare non solo l’opzione ma anche la composizione del nucleo familiare e del reddito familiare; se il coniuge è anch’egli lavoratore dipendente, per effetto di essere titolare di autonomo diritto e per effetto della finalità della norma, non può esercitare la facoltà prevista dal decreto in commento (per effetto dell’unicità dell’assegno, i coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, dovranno mettersi d’accordo a quale datore di lavoro presentare la domanda dell’ANF); il datore di lavoro predisporrà il cedolino paga del proprio dipendente, con le consuete modalità, comprendendovi anche l’assegno per il nucleo familiare (ciò per permetterà alla procedura paghe di compilare correttamente il mod. DM 10/2 per il recupero delle somme, sia per la corretta compilazione del flusso EMENS), e dal netto a pagare sarà poi scorporato l’ammontare dell’assegno che dovrà essere pagato direttamente al coniuge del dipendente con le modalità che quest’ultimo ha comunicato (conto corrente, necessariamente diverso da quello del coniuge dipendente, altrimenti l’opzione si rileverebbe inutile, o assegno bancario o circolare; si ritiene di escludere il pagamento in contanti).  nel caso in cui al coniuge del dipendente, fossero erogati maggiori importi rispetto a quelli effettivamente spettanti, per effetto di una mancata comunicazione da parte del dipendente di un’eventuale variazione del nucleo familiare, gli stessi saranno recuperati dalla retribuzione del dipendente e riversati all’INPS attraverso il mod. DM 10/2.

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