Il 25 febbraio scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento per l’ingresso in Italia di extracomunitari, emanato con DPR n. 334 del 18/10/2004.Il nuovo testo non sostituisce il precedente, ma interviene sullo stesso modificandone alcune parti in linea con le nuove regole del testo unico sull’immigrazione così come riformulato dalla Legge n. 189 del 30/07/2002 (Bossi-Fini). Dal punto di vista dei rapporti di lavoro le nuove regole sono tutte imperniate sullo Sportello Unico per l’immigrazione che prende il posto della Direzione Provinciale del Lavoro; ora tale nuovo strumento non è ancora stato attivato rendendo impossibile il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento stesso. Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Interno ha preso atto di tale situazione con nota del 24/02/2005, indicando le linee guida per l’attivazione dello Sportello Unico presso le Prefetture; gli Sportelli Unici per l’Immigrazione saranno operativi unicamente a seguito della definizione degli elementi, delle caratteristiche e della tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni all’interno di apposito Decreto. Fino a quando non saranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l’operatività dello Sportello Unico per l’Immigrazione, l’istruttoria delle pratiche sarà avviata, per quanto di propria competenza, alle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico. così recita la nota; non è chiaro cosa accadrà se i tempi per la costituzione degli Sportelli Unici dovessero risultare relativamente lunghi!). Per quanto concerne gli adempimenti del datore di lavoro, il comma 2 dell’art. 36 bis del novo regolamento pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicare allo Sportello Unico (tenendo presente le precisazioni sopra fornite) le seguenti variazioni del rapporto di lavoro entro 5 giorni dal loro realizzarsi: • Inizio del rapporto• Cessazione del rapporto• Variazione della sede del lavoratore Nell’attesa che sia predisposta la modulistica idonea per ogni specifica comunicazione, tali comunicazioni potranno essere effettuate utilizzando la modulistica già esistente o in forma libera su carta intestata della cooperativa.
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