circolare 20.2005

Riportiamo qui di seguito il nuovo schema di certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente  della Repubblica 22  luglio 1998,  n.  322,  con  le  relative istruzioni, da utilizzare per l’attestazione  degli utili  derivanti dalla partecipazione  a  soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti  e  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2004, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta  alla fonte a titolo  d’imposta  o a imposta  sostitutiva,  e ai fini dell’eventuale credito d’imposta spettante  dal 1° gennaio 2003 e fino alla data di chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003. Lo schema di certificazione in questione, approvato  il 15 dicembre 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2004, è utilizzato in sostituzione  di quello approvato con  provvedimento del 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purché  i  dati  ivi  contenuti  siano  rispondenti  a  quelli richiesti  nello schema di certificazione Per effetto delle modifiche apportate  dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la nozione di utili nell’ambito dei  redditi  di  capitale  è  prevista dall’articolo 44, mentre il regime di tassazione dei dividendi trova la sua disciplina negli articoli 47, 59 ed 89 del citato testo unico. Le  predette  modifiche  hanno  comportato  da  un  lato  l’eliminazione del credito d’imposta e dall’altro l’applicazione di una differente modalità di tassazione  dei dividendi in relazione alla titolarità o meno di una partecipazione qualificata. Pertanto, a partire dagli utili percepiti dal 1° gennaio 2004, le  persone fisiche che possiedono  una  partecipazione  non qualificata subiranno una tassazione alla fonte a titolo d’imposta e  non  riceveranno più  la presente certificazione. Poiché le nuove disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta  che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, il nuovo  regime di  tassazione  dei dividendi e  la conseguente eliminazione della possibilità di beneficiare del credito d’imposta, si  rendono  applicabili  in relazione ai dividendi incassati nel periodo di imposta  che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.  La  presenza  dei  dati  relativi  all’ammontare  degli  utili  sui  quali  calcolare  il  credito d’imposta nello schema di certificazione è necessaria al fine di consentire il rilascio della stessa anche ai soggetti percettori  con  periodo  d’imposta  non coincidente con  l’anno solare, per i quali continua ad applicarsi la previgente disciplina per il periodo d’imposta  ancora in  corso alla data del 1° gennaio 2004. La certificazione va consegnata al socio percettore delle somme entro il 15.3.2005 al fine di consentire allo stesso la compilazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo modello di certificazione degli utili, oltre ad una parte riservata all’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione, si compone di 5 sezioni nelle quali devono essere riportati i dati della società emittente e del socio percettore nonché le informazioni relative agli utili attribuiti. Le novità apportate al modello dal Provvedimento 15.12.2004 sono:• l’introduzione di una nuova sezione destinata all’indicazione dei dati riferiti ai proventi assimilati agli utili;• la modifica della sezione destinata all’indicazione dei “Dati relativi agli utili corrisposti”, con particolare riguardo ai campi riferiti agli utili su cui spetta il credito d’imposta (campi da 33 a 42). DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTIIn tale sezione devono essere indicati il numero di azioni/quote detenute dal socio, il dividendo unitario e complessivo, l’eventuale ritenuta applicata, nonché l’ammontare e il tipo di credito d’imposta (pieno, limitato, ecc.) eventualmente ancora spettante al socio relativamente agli utili percepiti. La compilazione dei campi da 33 a 42, come sopra evidenziato, va effettuata esclusivamente per i soci che hanno periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali, fino al termine del periodo d’imposta in corso all’1.1.2004, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni, compresa l’attribuzione, da parte della società, del credito d’imposta, sia pure tenendo conto delle limitazioni introdotte dall’art. 40, DL n. 269/2003 (è il caso, ad esempio, di una srl il cui socio è rappresentato da una srl con periodo d’imposta 1.11 – 31.10, con riferimento agli utili corrisposti nel periodo 1.11.2003 – 31.10.2004). Si rammenta che il DL n. 269/2003 ha previsto che alle distribuzioni di utili portati a nuovo o accantonati a riserva deliberate dall’1.10.2003 fino al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2003 il credito d’imposta spetta sempre in misura limitata (51,51%), indipendentemente dal basket da cui la società attinge ai fini dell’attribuzione dello stesso ai soci. DATI RELATIVI AI PROVENTI EQUIPARATI AGLI UTILITale sezione, di nuova istituzione, è destinata ad accogliere i dati relativi ai proventi assimilati, ai fini del trattamento fiscale, agli utili. campo 43I proventi degli strumenti finanziari assimilati alle azioni introdotti dalla riforma del diritto societario, la cui remunerazione è costituita integralmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale tali strumenti sono stati emessi. campo 44Gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza ad esclusione di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e di quelli con apporto di solo lavoro. campo 45 Gli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione della thin capitalization.

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