circolare 36.2005

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15/11/2004, (pubblicato nel S.O. n. 171 alla G.U. n. 280 del 29/11/2004) ha approvato lo schema di certificazione unica, CUD 2005 (redditi 2004) e le relative istruzioni. La certificazione deve essere utilizzata dai datori di lavoro, o da altri sostituti di imposta, per certificare sia ai fini fiscali che previdenziali i redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel corso dell’anno 2004. L’attuale edizione del CUD non ha subito grandi stravolgimenti né nella parte grafica, né nelle istruzioni.Come di consueto, con il provvedimento di approvazione, l’Agenzia delle entrate ha anche precisato che:• l’esposizione dei dati (essendo uno schema di certificazione e non un modello) deve avvenire nel rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi ivi previsti (i campi non utilizzati possono essere omessi, se tale modalità risulti più agevole), mentre eventuali situazioni aggiuntive, per il medesimo lavoratore (ovvero percettore dei redditi interessati alla certificazione), possono essere certificate utilizzando righi aggiuntivi numerandoli progressivamente (mantenendo però la sequenza numerica dei campi approvata dall’Agenzia delle entrate) anziché ulteriori modelli;• la certificazione, nel rispetto delle sopra esposte condizioni, può essere redatta anche con veste grafica diversa dallo schema approvato;• ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2004, e che hanno ricevuto la certificazione CUD nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 15-3-2005, una certificazione integrativa che potrà contenere solo i dati mancanti, ovvero tutti i dati compresi quelli già certificati (vale a dire riemissione della certificazione CUD nel nuovo tracciato 2005 con una nota di accompagnamento “il presente modello annulla e sostituisce quello precedentemente consegnato”). Stante l’eguaglianza del tracciati 2005-2004, si ritiene che le differenze siano minime (v. posticipo pensionamento) e riguarderanno principalmente le descrizioni delle annotazioni;• la certificazione deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta, in passato tenuti alla presentazione dei mod. O1/M e per i dirigenti industriali. • la certificazione CUD 2005 può essere consegnata, dal lavoratore, all’ente previdenziale INPS (dal 2003 anche dai dirigenti industriali), INPDAP e IPOST, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali, qualora quest’ultimo non abbia ancora acquisito, da parte dell’amministrazione finanziaria, i flussi informativi derivanti dal mod. 770/semplificato; Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che l’INPS acquisisca i dati del 770/semplificato, il datore di lavoro può presentare all’ente pensionistico, secondo le istruzioni dallo stesso fornite, una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica; Termini di consegna e sanzioni – La certificazione CUD/2005 (redditi 2004) deve essere rilasciata (in duplice copia), ai lavoratori interessati, entro il 15 marzo 2005 (art. 4, c. 6-quater, DPR 322/1998), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato che ha cessato il rapporto di lavoro. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.Il Ministero delle finanze (Circ. Min.Fin 23/E del 25/1/99) ha comunicato che la mancata o tardiva consegna del mod. CUD, ovvero il rilascio del modello con dati incompleti o non veritieri sono sanzionati a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni: Ciò significa che le predette violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00. Periodi di imposta successivi al 2004 – Il nuovo schema di certificazione può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi ai periodi successivi al 2004, fino all’approvazione della nuova certificazione.Va però segnalato quanto segue: dati fiscali: dovrà contenere anche la nuova deduzione per oneri di famiglia introdotta dalla L. 311/2004 da indicare, in attesa della versione 2006, nelle annotazioni utilizzando il codice 99 della tabella B allegata alle istruzioni del CUD/2005; dati previdenziali: il decreto dell’Agenzia delle Entrate precisa che i dati previdenziali e assistenziali, per i periodi successivi al 2004, potranno subire variazioni in funzione del nuovo obbligo relativo alla mensilizzazione dei flussi retributivi (denuncia EMENS), disposto dall’art. 44, c.9, del D.L. 269/2003 (L. 326/2003). DATI FISCALI La prima parte del CUD, che contiene i dati del sostituto, del percipiente e i dati fiscali, è invariata rispetto allo scorso anno: le caselle sono le stesse così come le descrizioni che le contraddistinguono. Si segnalano solo le seguenti istruzioni di compilazione relative alla casella 1:  Per i lavoratori con i requisiti per la pensione di anzianità che hanno optato, L. 243/2004 e DM 6-10-2004, per il posticipo del pensionamento anticipato incentivato (corresponsione dei contributi IVS dovuti all’ente previdenziale direttamente al lavoratore), nel punto 1 dovrà essere indicato l’ammontare dei redditi al netto delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio di tale facoltà. Un dettaglio di tale importo va dato in una nuova annotazione. Il “rientro dei cervelli dall’estero” coinvolge anche il modello CUD: si tratta delle regole che sono state adottate per facilitare il rientro in Italia dei ricercatori non occasionalmente residenti all’estero ammessi, nel rispetto delle condizioni contenute nel D.L. 269/2003, a un regime fiscale agevolato. Per questo, le istruzioni precisano che i redditi di lavoro dipendente, corrisposti ai soggetti che presentano tali caratteristiche, devono essere indicati nella casella 1, in misura pari al solo 10 % dell’intero reddito corrisposto. Nelle informazioni per il contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la clausola di salvaguardia è estesa anche all’anno 2004. Si tratta della possibilità di utilizzare, anche per il 2004, le regole in vigore sino al 31/12/2002. Se da tale calcolo emerge un’imposta minore, il contribuente è autorizzato a versarla in luogo di quella calcolata con le attuali regole. La verifica va effettuata direttamente dal percipiente e non coinvolge il sostituto di imposta che non è pertanto tenuto ad effettuare alcuna annotazione al riguardo (alcuni software consentono, volendo, di evidenziare anche il calcolo con la clausola di salvaguardia) . DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Qualche modifica è stata apportata alla struttura grafica del modello, nella parte destinata a contenere i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST.  Tra i contratti a tempo determinato da identificare con la lettera D (nel punto 3 della casella qualifica) compaiono i contratti di inserimento. Per l’INPS i lavoratori che hanno optato per il superbonus vanno identificati mediante il tipo contribuzione 80 da inserire nella casella 20. Sempre per la compilazione della casella 20, sono stati introdotti i nuovi codici per i contratti di inserimento. Nella parte dell’INPS compare la nuova casella contraddistinta dal numero 55 e dalla descrizione “Bonus L. 243/2004”. In tale campo occorrerà indicare, per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà per il posticipo del pensionamento incentivato (art. 1, c. 12, L. 243//2004), l’ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza della certificazione (2004). L’importo va arrotondato all’unità di euro (nella sezione 1, la casella 6 – IVS – non andrà barrata mentre nella casella 20 tipo rapporto andrà indicato 80).  Rispetto all’anno passato è stata soppressa la casella “ENTE” ritenuta superflua in quanto sarebbe stata da valorizzare ai fini INPDAP sempre con il codice 01. Anche se, va rilevato, una casella analoga (la numero 107) è stata posta al termine del tracciato grafico; ma le istruzioni precisano che dovrà contenere solo il codice 02 e che ha come scopo esclusivo quello di identificare l’IPOST. Fanno la loro comparsa 3 nuove caselle la 103, 104 e 105, solo per l’INPDAP, nei quali devono essere riportati gli importi dei contributi obbligatori a carico degli iscritti sospesi per gli anni 2002, 2003 e 2004 e la percentuale dell’aspettativa sindacale, non retribuita, concessa al dipendente in misura parziale. . ANNOTAZIONILe annotazioni sono state tutte raggruppate in un’unica tabella e contraddistinte da un codice. Il codice dovrebbe servire solo per identificare le descrizioni delle annotazioni il cui utilizzo (nella rigidità della formulazione) appare categorico. Le annotazioni sono numerate da 1 a 25; ne esiste una codificata con il codice 99 e la descrizione “altre annotazioni obbligatorie”.Poiché le istruzioni prevedono che “per ciascuna informazione il sostituto d’imposta dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione corrispondente al suddetto numero identificativo desumibile dalla tabella”, si ritiene che il sostituto d’imposta non possa, in linea di principio, liberamente modificare quanto descritto nelle istruzioni al modello. Tale affermazione consegue sia dall’interpretazione letterale delle istruzioni sia dalla necessità che tutti gli utilizzatori di tali informazioni (CAF, relativamente alla dichiarazione dei contribuenti assistiti; sostituti d’imposta, in ipotesi di conguagli riassuntivi relativi ai redditi corrisposti nel 2005…) possano automaticamente collegare il codice all’informazione ad esso corrispondente. Inoltre si segnala per completezza che quest’anno, probabilmente solo con finalità statistiche, nella “comunicazione dati lavoro dipendente” del modello 770/S/2005 dovranno essere riportati “i codici numerici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della certificazione (CUD 2005) del soggetto percipiente”.Tutto ciò premesso, sembra corretto il comportamento che utilizza il codice residuale 99 ogniqualvolta la descrizione dei nuovi codici non rappresenti correttamente quanto richiesto dalle istruzioni del modello. Tra le numerose annotazioni presenti nella tabella, molte delle quali confermano quelle dello scorso anno, ne compare una nuova, esattamente la numero 7; si riferisce ai lavoratori optanti per il superbonus previdenziale e deve contenere l’importo erogato al lavoratore suddiviso tra contributi a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore. Un dubbio sorge in relazione all’annotazione numero 10 la cui descrizione è: “Importo delle erogazioni liberali in occasione di festività e ricorrenze e dei compensi in natura compreso nei punti 1 e 2 (…)”.La prima notazione riguarda il fatto che le due fattispecie sono raggruppate come se si trattasse di un elemento che subisce il medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Invero la sola univocità è rappresentata dall’individuazione del limite di fascia per la relativa esenzione: 258,23 euro. Si deve, tuttavia, tenere presente che il meccanismo di assoggettamento è notevolmente differente. Infatti, nel caso si ecceda il suddetto limite, le retribuzioni in natura sono tutte soggette a imposizione previdenziale e fiscale mentre le erogazioni liberali vanno assoggettate solo per la parte eccedente. Da qui la necessita di un’annotazione singola per ognuna delle due voci richiamate.Altra e forse più importante perplessità sorge con riferimento alla descrizione dell’annotazione.Si afferma che gli importi da indicare sono quelli compresi nelle caselle 1 e 2: si dovrebbe, quindi, trattare della sola parte imponibile. In realtà, se così fosse, si vanificherebbe il senso dell’annotazione: infatti, l’esigenza di evidenziare gli importi erogati a titolo di liberalità o di compensi in natura, assume rilevanza in caso di rapporti di lavoro successivi, in considerazione del fatto che il limite di esenzione è in capo al contribuente e non al singolo sostituto d’imposta.Presumibilmente, la descrizione dell’annotazione non è esatta considerando che, invece, le istruzioni al contrario affermano che “Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. 10, tabella B) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto”. Si ritiene, pertanto, opportuno che i sostituti d’imposta, conformemente alle istruzioni, evidenzino separatamente nelle annotazioni i compensi in natura e le liberalità non tassate nel corso del 2004 con l’utilizzo del codice residuale 99. Le istruzioni delle annotazioni richiamano il codice numero 11 della tabella B sia con riferimento ai punti 1 e 2 che con riferimento ai punti 6 e 7. A tale proposito si segnala che, con riferimento ai punti 6 e 7 le istruzioni richiedono che venga data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all’anno (e quindi, si ritiene, anche nell’ipotesi di un rapporto a tempo indeterminato che è cessato in corso d’anno) e che in presenza di una pluralità di rapporti di lavoro in corso d’anno tale informazione sia fornita per ogni rapporto. Relativamente ai punti 1 e 2 viene invece richiesto di dare distinta indicazione “di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc) del relativo importo, della presenza del TFR ai sensi dell’articolo 2120 del C.C., specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato”. Pur ritenendo che l’obbligo di riportare nelle annotazioni tali informazioni sia collegato alla verifica della corretta attribuzione della deduzione di cui all’articolo 11, comma 2 del TUIR e quindi, sia obbligatoria unicamente nell’ipotesi in cui si certifichi un rapporto di durata inferiore a 365 giorni nel corso del 2004, ovvero una pluralità di rapporti intrattenuti con lo stesso soggetto, poiché la descrizione del codice è molto generica e fornisce, comunque, al dipendente informazioni sul proprio rapporto, si ritiene comunque corretta la compilazione della stessa anche in ipotesi di rapporti “ordinari”. Per i redditi prodotti all’estero nell’annotazione numero 12 è ora richiesta anche l’imposta netta italiana. La descrizione dell’annotazione numero 16 non tiene conto della possibilità concessa al contribuente/dipendente la cui durata del rapporto di lavoro è stata inferiore all’anno, di richiedere l’attribuzione della deduzione dei 3.000 euro di deduzione base interamente per la quota corrispondente al reddito corrisposto.Si ritiene pertanto che, in tale caso, l’informazione relativa a tale operato debba essere effettuata nelle annotazioni utilizzando il codice 99 con una descrizione tipo: “su richiesta del contribuente la deduzione base è stata attribuita nella misura corrispondente al reddito corrisposto”.In presenza di polizze sanitarie stipulate o pagate dal sostituto d’imposta, con o senza trattenuta a carico del sostituito – il cui importo concorre a formare il reddito imponibile – dovrà essere barrato il punto 39 del modello CUD. In tale caso, le istruzioni prevedono che, nelle annotazioni, con il numero 23, sia indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.Poiché il codice 23 sembra invece richiedere di indicare l’importo delle spese mediche che sono state rimborsate dalla società di assicurazione (valori che, di solito, non sono conosciuti dal datore di lavoro), sembra corretto che, in questa ipotesi, il datore di lavoro oltre a barrare la casella 39 utilizzi il codice residuale 99 per ricordare al contribuente/dipendente che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie anche se sono state rimborsate da tali assicurazioni. Per quanto riguarda, infine, la no tax area indicata nella annotazione numero 24, non è più richiesto di dettagliare la deduzione.

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