Argomenti di estrema attualità per i bilanci delle imprese italiane sono novità quali “nuovo bilancio a seguito dell’introduzione della riforma sul diritto societario”, “disinquinamento fiscale”,. “IAS” Gli scenari che si proporranno, sono densi di novità fondamentali e porteranno profondi cambiamenti nella redazione del bilancio d’esercizio. Anche il mondo delle cooperative è colpito da tali novità, sebbene con tempi e modi “personalizzati”. Scopo di questa scritto è cercare di illustrare in maniera semplice quelli che sono i principi ispiratori di tali novità, cercando di chiarire quali sono i soggetti coinvolti, nonché i tempi entro cui adeguarsi. RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO La nuova riforma del diritto societario si è posta come obiettivo di rendere il bilancio d’esercizio non più influenzato dalla normativa fiscale, bensì più attinente alla finalità originaria e cioè ad essere un documento di informazione ai soci, agli investitori, ai finanziatori il quanto più aderente alla realtà circa l’andamento economico, finanziario e patrimoniale della gestione aziendale. Da qui la necessità di depurarlo di tutte quelle “forzature” dettate dalla normativa tributaria che per la determinazione della base imponibile necessita non di valutazioni “prudenziali”, bensì di criteri ispirati alla “certezza”. Prima di illustrare le principali novità introdotte dalla riforma, ci suole opportuno precisare la decorrenza delle stesse per le società cooperative. Secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie ex art. 223-octiesdecies:• i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004, sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;• i bilanci chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;• i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 devono essere redatti secondo le nuove disposizioni. In sostanza saranno obbligate alla redazione del bilancio secondo le nuove regole, le cooperative che hanno l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, mentre resta facoltativo per tutte le altre. Le nuove voci di bilancio previste nell’art. 2424 e 2425 del codice civile, sono:• crediti tributari(C II 4-bis dello stato patrimoniale attivo): voce nella quale andranno i crediti vantati nei confronti dell’erario, da tenersi distinti rispetto a tutti gli altri crediti;• imposte anticipate (C II 4-ter dello S.P. attivo e integrazione nel passivo della voce B.2 Fondo imposte, anche differite e nella voce 22 del C.E. imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate): trattasi quindi di una serie di modifiche degli schemi di conto economico e stato patrimoniale che sembrerebbero suggellare l’obbligatorietà della rilevazione della fiscalità differita;• debiti verso soci per finanziamenti (D2 dello S.P. passivo);• utili e perdite su cambi (voce C 17-bis): nella suddetta voce vengono indicati gli utili e le perdite su cambi (senza distinzione tra realizzate e non realizzate alla chiusura dell’esercizio) dati dalle differenza fra la valuta della rilevazione contabile e il cambio della regolazione finanziaria nel caso di utili o perdite realizzate e del cambio di fine anno nel caso di utili e perdite non realizzate. Sono state poi introdotte una serie di novità nella redazione della nota integrativa fra le quali: • per le operazioni in leasing la necessità dell’esposizione degli effetti sul bilancio di una rilevazione secondo il metodo ”finanziario” in luogo di quello “patrimoniale”;• la redazione di un apposito prospetto sulla fiscalità differita;• la segnalazione delle variazioni nelle voci di patrimonio netto, della loro possibilità di utilizzo e distribuzione delle riserve etc;• una distinta indicazione dei crediti per rischio paese;• indicazione degli strumenti finanziari;• l’obbligo di indicazione dei finanziamenti da soci;• l’esposizione da parte delle società soggette ad attività di direzione e coordinament, di un prospetto contenente i dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate. DISINQUINAMENTO DEL BILANCIO L’obiettivo accennato in premessa e cioè di svincolare il bilancio civilistico da “inquinamenti” di carattere fiscale, è stato attuato dal legislatore con l’eliminazione del comma 2) dell’art. 2426 del cod. civ. e con l’introduzione dell’art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir. L’art. 2426, comma 2) del cod. civ. prevedeva la possibilità di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in conto economico, esclusivamente in applicazione di norme tributarie.Pertanto poiché il vecchio art. 75 del Tuir consentiva la deducibilità dei componenti negativi di reddito se e nella misura in cui venivano imputati a conto economico, ciò ha reso necessario depurare il risultato civilistico da esigenze di natura tributaria. Il legislatore, quindi da un punto di vista civilistico, con l’eliminazione del comma 2 su citato, impedisce di fatto qualsiasi possibilità di effettuare accantonamenti e rettifiche esclusivamente in applicazione di disposizioni fiscali. Il legislatore tributario però, al fine di evitare che la mancata imputazione a conto economico di oneri previsti dalla sola normativa tributaria facesse venire meno la deducibilità degli stessi, con la riforma fiscale ha introdotto l’art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir che consente la possibilità di dedurre gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti che trovano esclusivamente giustificazione tributaria, purché siano indicati in un apposito prospetto della dichiarazione: il quadro EC. In sostanza questo nuovo quadro EC verrà utilizzato per:• ammortamenti ordinari “eccedenti” dei beni materiali (si pensi al caso di un’aliquota fiscale di ammortamento ordinario superiore a quella civilistica);• ammortamenti anticipati e integrali (beni inferiori ai 516 €) dei beni materiali;• ammortamenti “eccedenti” dei beni immateriali;• svalutazione “eccedente” dei crediti;• svalutazione “eccedente” per rischi contrattuali sui lavori di durata ultrannuale;• accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni cicliche su navi e aerei;• accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni sui beni gratuitamente devolvibili;• accantonamenti “eccedenti” per operazioni e concorsi “a premio”. Nei casi su esposti, non potendo più imputare tali componenti negativi di reddito a conto economico in quanto derivanti esclusivamente dall’applicazione della normativa tributaria, se inseriti nell’apposito quadro EC, non perdono la loro deducibilità fiscale. Questa nuova procedura di determinazione della base imponibile dell’IRES, consentirà di depurare il bilancio civilistico dalle cosiddette “interferenze fiscali” per il futuro, mentre per il passato ci potrebbe essere la necessità di rivedere quanto operato per “pulire” i dati dello stato patrimoniale da eventuali operazioni contabilizzate negli anni trascorsi senza giustificazione civilistica, ma solo fiscale. Per quel che riguarda le società cooperative circa l’applicabilità di tale disinquinamento, valgono le regole viste sul bilancio e quindi è facoltativo per il bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2004, mentre è obbligatorio per quelli chiusi dopo tale data e quindi per quei soggetti con esercizio d’imposta non coincidente con l’anno solare. PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI Per effetto dell’art. 4 del Regolamento CE n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dagli esercizi aventi inizio 1° gennaio 2005, tutte le società dell’Unione Europea aventi strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati europei, dovranno uniformarsi nella redazione dei bilanci consolidati ai principi contabili internazionali. La finalità di tale novità è quella di rendere omogenee le regole di redazione del bilancio fra tutte le società appartenenti all’Unione Europea rendendo così effettiva l’inseguita armonizzazione contabile fra gli stati membri. Con il termine “principi contabili internazionali” vengono indicati:• gli International Accounting Standards (IAS);• gli International Financial Reporting Standards (IFRS);• i principi e le relative interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB).L’adozione di tali nuovi principi che con il tempo sostituiranno i principi contabili nazionali, secondo l’attuale recepimento del nostro Paese sarà:• obbligatorio, per i bilanci d’esercizio delle società quotate, nonché per i bilanci consolidati delle società aventi strumenti finanziari diffusi, delle banche e degli intermediari finanziari;• facoltativo, per i bilanci d’esercizio e consolidati delle altre società. Sono escluse da tale disciplina le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Questi gli attuali tempi entro cui procedere all’adozione: • Bilancio d’esercizio: – facoltativo a partire dall’esercizio 2005 – obbligatorio a partire dall’esercizio 2006 • Bilancio consolidato: – obbligatorio a partire dall’esercizio 2005 Premesso quanto sopra, si può affermare che il mondo cooperativo verrà colpito solo in casi sporadici: banche e gruppi tenuti al bilancio consolidato che si avvalgono dell’emissione di strumenti finanziari diffusi. I principali impatti sul bilancio susseguenti all’introduzione degli IAS si evidenzieranno su diversi criteri di valutazione del magazzino, delle immobilizzazioni materiali, della capitalizzazione delle spese pluriennali.
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