Circolare 38.2003

Con messaggio n. 76 del 6-3-2003, che segue la circolare n. 16 del 27-1-2003, l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche intorno al cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Rimozione del cumulo I pensionati non in attività lavorativa alla data del 30-11-2002 possono effettuare il versamento per rimuovere il cumulo anche dopo il 17-3-2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa. In questo caso è dovuta una maggiorazione del 20%. I pensionati nel frattempo hanno iniziato una attività lavorativa possono comunque effettuare il versamento entro il 17-3-2003 con le modalità previste con riferimento a tale scadenza e quindi senza pagamento della maggiorazione del 20%. I pensionati non in attività alla data del 30-11-2002 con pensioni non ancora liquidate possono effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa con la maggiorazione del 20%. Se questi pensionati effettueranno il versamento oltre il 17-11-2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, non dovranno pagare la maggiorazione del 20%. In merito agli arrotondamenti, l’INPS ribadisce che le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino. I dati relativi ai versamenti saranno comunicati direttamente dalle Poste all’INPS che provvederà al ricalcolo delle pensioni e al recupero sulle rate di pensione per coloro che hanno optato per il versamento rateale.Le precedenti circolari non avevano affrontato il problema del versamento della trattenuta sulla pensione per i primi mesi del 2003 per coloro che si svincolano dal cumulo.L’INPS precisa che, qualora sia memorizzato un reddito da lavoro autonomo, la pensione sarà ricostituita dal gennaio 2003 e quanto trattenuto da tale data sarà restituito al pensionato. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti i datori di lavoro dovranno continuare ad effettuare a versare le trattenute mensili. L’INPS invierà una comunicazione al pensionato che la dovrà trasmettere al proprio datore di lavoro il quale, a sua volta, dovrà provvedere al rimborso di quanto trattenuto da gennaio 2003 in poi. Sanatoria I pensionati che hanno svolto lavoro autonomo nel corso dell’anno 2002 e che hanno provveduto ad inviare la comunicazione a preventivo non possono accedere alla sanatoria prevista dal comma 3 in quanto hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa.Se tali pensionati non hanno provveduto ad inviare la comunicazione a preventivo possono accedere alla sanatoria prevista dal comma 3 in quanto nei loro confronti si configura una mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalle disposizioni sopra menzionate. I pensionati che hanno svolto lavoro autonomo negli anni scorsi e per i quali è in corso di recupero l’indebito per quote incumulabili, possono accedere alla sanatoria prevista dal comma 3. Il numero di anni da considerare per il calcolo dell’importo da versare ai fini della regolarizzazione, deve essere determinato rapportando ad anno la somma dei mesi per i quali gli interessati non hanno ottemperato agli adempimenti di legge; le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore.

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