circolare 39.2003

La circolare n. 15 del 5-3-2002 dell’Agenzia delle entrate, dopo la n. 2 del 15-1-2003, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dalla Finanziaria in materia di Irpef. Si tratta di approfondimenti utili che però rimarcano, ancora una volta, la complessità del sistema adottato.Segnaliamo comunque la parte finale sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa dei quali viene riconosciuta la particolarità rispetto a quelli di lavoro dipendente. Le nuove detrazioni per lavoro L’Agenzia ricorda che le detrazioni (sia per carichi di famiglia sia le altre), come già in passato, devono essere richieste dal lavoratore indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. Le detrazioni per lavoro di cui all’articolo 13 del Tuir non sono più rapportate al periodo di lavoro, ma spettano per intero a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro (quindi anche nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore all’anno).Come già in passato il dipendente può comunicare l’ammontare presunto del reddito complessivo al quale il sostituto dovrà commisurare le detrazioni.In mancanza di comunicazioni da parte del sostituito il datore di lavoro deve riconoscere le detrazioni richieste, sia per carichi di famiglia (articolo 12) sia per lavoro (articolo 13) in base al reddito di lavoro corrisposto nel corso dell’anno.Anche se il sistema delle detrazioni per lavoro è profondamente cambiato, per usufruire delle nuove detrazioni il lavoratore non è tenuto a rinnovare la comunicazioni già resa negli anni passati. La deduzione per assicurare la progressività. La comunicazione del lavoratore circa l’ammontare del proprio reddito complessivo per le detrazioni deve essere utilizzata anche ai fini dell’attribuzione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta prevista dall’articolo 10-bis del Tuir. La nuova deduzione deve essere riconosciuta dal sostituto d’imposta sin dal primo periodo di paga del 2003, fermo restando il fatto che in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve ricalcolare l’importo della deduzione spettante. Come già chiarito con la circolare n. 2/2003, l’Agenzia ricorda che il sostituto, in caso di variazioni in diminuzione o in aumento delle retribuzioni (ad esempio per riduzione di orario o corresponsione di emolumenti aggiuntivi, quali i premi di bilancio, le gratifiche natalizie e pasquali, i compensi per lavoro straordinario) deve rideterminare l’importo della deduzione spettante a decorrere dal periodo di paga nel quale la retribuzione risulta modificata. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (ad esempio che iniziano o terminano nel corso dell’anno) devono essere trattati come quelli a tempo determinato, in particolare, rapportando anche la deduzione teorica base (euro 3.000) al periodo di durata del rapporto di lavoro.Anche in questo caso il lavoratore può fornire elementi che consentano un’applicazione più precisa della nuova deduzione. Se il dipendente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della deduzione spettante, l’intero importo della deduzione teorica base, a partire dalla corresponsione della prima retribuzione. Sembra di capire che in questo caso la deduzione debba essere corrisposta per intero fin dal primo mese di lavoro. Se ciò indubbiamente risponde alla volontà del ministero di avere il minor scostamento possibile in sede di conguaglio rispetto alla tassazione dovuta, creerà problemi di adattamento dei programmi informatici. In ogni caso, in sede di conguaglio sarà comunque possibile riconoscere l’intera deduzione di euro 3000, indipendentemente da come si è operato in corso d’anno.La circolare ricorda che l’ulteriore deduzione teorica di euro 4.500 deve essere in ogni caso rapportata al periodo di lavoro.Il dipendente può anche chiedere che la deduzione non venga applicata.In presenza di un rapporto di lavoro che si interrompe o che ha inizio in corso d’anno e in assenza di una richiesta preventiva da parte del dipendente circa l’applicazione dell’intera misura della deduzione teorica base, il sostituito usufruirà della parte di deduzione non goduta in sede di• ritenuta sugli eventuali compensi che gli verranno erogati da un altro sostituto • conguaglio per cessazione del rapporto (deve però presentare una specifica richiesta)• dichiarazione dei redditi. Emolumenti corrisposti nel periodo d’imposta successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di corresponsione di emolumenti aggiuntivi nell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, e per i quali deve essere escluso il regime di tassazione separata non spetta la deduzione aggiuntiva di 4500 euro (non vi è infatti un periodo di lavoro cui rapportarla). Può invece essere riconosciuta la deduzione teorica base di 3000 euro (il sostituito deve richiederla esplicitamente). Irregolare applicazione delle nuove deduzioni e detrazioni. La citata circolare n. 2/2003 aveva stabilito la non applicazione delle sanzioni nei confronti dei sostituti d’imposta che abbiano commesso irregolarità nella tassazione nei mesi di gennaio e febbraio 2003.La circolare n. 15 precisa che questo “atteggiamento benevolo” riguarda soltanto le irregolarità connesse alla applicazione della nuova deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.La non applicazione delle sanzioni non riguarda ad esempio le irregolarità relative ad altri elementi che non creano problemi applicativi, quali ad esempio la misura delle aliquote, o l’omesso versamento delle ritenute.Le eventuali inesattezze devono essere corrette nel primo periodo di paga successivo al 28-2-2003. Emolumenti arretrati di lavoro dipendente. Per i redditi assoggettabili a tassazione separata la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto a partire dall’1-1-2005.Come era già chiaro, nella circolare in esame viene ribadito che questa disposizione si applica anche agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e a quelli ad essi assimilati; la nuova utile precisazione riguarda gli emolumenti corrisposti agli eredi degli aventi diritto. In questo caso, se tali emolumenti hanno la natura di arretrati di lavoro dipendente, l’aliquota applicabile è quella del 18%, cioè quella stabilita per il primo scaglione di reddito arretrato.Resta confermata l’aliquota del 23% per gli emolumenti corrisposti agli eredi degli aventi diritto che non rientrino nella casistica dei redditi arretrati. Redditi derivanti da rapporti collaborazione coordinata e continuativa. L’Agenzia, mentre ricorda che le nuove disposizioni si applicano anche ai compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riconosce che in questi casi le modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative e la corresponsione dei compensi possono essere diverse rispetto a quelle proprie del rapporto di lavoro dipendente.Considerando che lo stesso lavoratore può intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l’Agenzia suggerisce di richiedere al collaboratore se intende usufruire della deduzione in sede di effettuazione delle ritenute.Il collaboratore può anche chiedere al committente di calcolare la deduzione in base a un reddito superiore a quello corrisposto.I criteri per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno si applicano anche a quelli di collaborazione coordinata e continuativa aventi le stesse caratteristiche: la deduzione teorica base di euro 3.000, salvo diversa indicazione del sostituito, deve essere rapportata al periodo di lavoro svolto nel periodo d’imposta determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell’atto di nomina. La circolare, infine, interviene sugli adempimenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione alla periodicità dei compensi e alla preventiva determinabilità del loro ammontare (riportiamo integralmente questa parte della circolare in quanto fornisce un utile riepilogo degli adempimenti anche per i lavoratori dipendenti). a) Erogazione di compensi con cadenza periodica- Se il sostituto è in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che andrà a corrispondere nel corso del periodo d’imposta e procede periodicamente al pagamento dei compensi, dovrà innanzitutto provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata) ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa- Le somme e i valori dovuti per il periodo di paga dovranno essere decurtati della deduzione di cui all’articolo 10-bis del Tuir, rapportata al periodo di paga (semestre, bimestre ecc.). Tale deduzione deve essere calcolata considerando, salvo diversa indicazione del collaboratore, come reddito complessivo presunto l’ammontare complessivo dei compensi che il sostituto andrà a corrispondere al collaboratore nel corso del periodo d’imposta.- Sul valore così determinato il sostituto d’imposta sarà tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, ragguagliando al periodo di paga (semestre, bimestre ecc.) i corrispondenti scaglioni annui di reddito.- L’imposta risultante dall’applicazione delle ritenute dovrà essere diminuita delle detrazioni per il reddito di lavoro dipendente, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia previste, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 del Tuir.- Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, come già precisato, devono essere effettuate dal sostituto d’imposta se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Tale dichiarazione, resa dal sostituito, avrà effetto anche per i periodi d’imposta successivi.- Si segnala inoltre che anche con riferimento a tali detrazioni, il sostituto, salva diversa indicazione del sostituito, deve fare riferimento, in via presuntiva, all’ammontare complessivo dei redditi che nel corso dell’anno corrisponde.- Si precisa, altresì che, in considerazione delle modifiche apportate all’articolo 13 del Tuir dall’articolo 2 della legge n. 289/2002, le detrazioni non devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno e pertanto le stesse dovranno essere attribuite dal sostituto in considerazione del presumibile reddito complessivo del contribuente. L’attribuzione delle detrazioni dovrà comunque essere effettuata ragguagliando le stesse al periodo di paga. b) Erogazione del compenso in unica soluzione- Se il sostituto d’imposta corrisponde il compenso in un’unica soluzione nel corso del periodo d’imposta, sia l’attribuzione della deduzione di cui all’articolo 10-bis che l’attribuzione delle detrazioni devono essere commisurate all’intero ammontare del compenso, atteso che nell’ipotesi considerata non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d’imposta. Si precisa che la deduzione di cui all’articolo 10-bis e le detrazioni andranno attribuite interamente al momento dell’effettuazione delle ritenute e non sarà necessario effettuare alcun ragguaglio al periodo di paga.La circolare non chiarisce se questa procedura deve essere utilizzata anche in caso di emolumenti corrisposti anticipatamente. A nostro avviso la risposta è positiva. c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabileQualora il committente proceda ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d’imposta ma non sia in grado di conoscere in via presuntiva l’ammontare complessivo degli stessi per periodo d’imposta, sarà tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pagamenti.In questo caso, non sarà necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. In pratica gli scaglioni successivi al primo saranno utilizzati man mano che il compenso supera i limiti di ogni scaglione.Il committente, sulla base delle disposizioni vigenti, deve applicare la deduzione di cui all’articolo 10-bis del Tuir, necessaria per garantire la progressività dell’imposizione, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all’ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d’anno, il sostituto dovrà rideterminare la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute. Ad esempio per un rapporto di durata annuale fino al raggiungimento di 7500 euro di compenso la deduzione sarà riconosciuta per intero. Al superamento di tale importo su procederà al ricalcolo e alla conseguente maggiore tassazione.In relazione all’attribuzione delle detrazioni si precisa che restano fermi i criteri indicati dalla circolare n. 67/E del 2001, per cui il sostituto procederà ad attribuire le detrazioni stesse, semprechè richieste dal sostituito, esclusivamente in sede di conguaglio.Tali modalità di effettuazione delle ritenute e di applicazione delle detrazioni dovranno essere osservate dal committente anche nell’ipotesi in cui sia in grado di conoscere preventivamente l’ammontare complessivo dei compensi che corrisponderà nel periodo d’imposta ma non proceda al pagamento con cadenze periodiche determinate.Per quanto concerne l’attribuzione della deduzione di cui all’articolo 10-bis, la stessa, in quest’ultima ipotesi, dovrà essere applicata fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all’ammontare complessivo degli emolumenti che si presume di corrispondere nel corso del periodo d’imposta. Atteso che i pagamenti non sono effettuati con cadenze periodiche determinate, la deduzione non potrà essere ragguagliata al periodo di paga e pertanto sarà attribuita fin dalla corresponsione del primo compenso.In questo caso l’importo della deduzione sarà determinato preventivamente. La stessa deduzione sarà riconosciuta già dal pagamento del primo compenso e fino a concorrenza del compensi corrisposti.

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