E’ stata pubblicata sul S.O. n. 19 alla G.U. n. 31 del 7/02/2003, la legge 3 febbraio 2003, n.14 (c.d. Legge Comunitaria 2002) con la quale il Parlamento delega il governo ad adottare i decreti legislativi necessari a ratificare le direttive comunitarie.Le direttive da recepire con decreti legislativi entro un anno sono 37; sono inoltre contenute, nella legge n. 14/03, alcune disposizioni, che non necessitano di provvedimenti delegati, sono già operative dalla data di entrata in vigore della legge Comunitaria, il 22 febbraio 2003. Quelle di maggior interesse per il datore di lavoro sono le seguenti:Sicurezza negli ambienti di lavoro (art.7) – relativamente all’obbligo di sorveglianza sanitaria previsto dal DLgs 626/94 a favore dei lavoratori che operano su videoterminali viene stabilito che spetta al datore di lavoro fornire a proprie spese ai lavoratori stessi i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta nel caso in cui a seguito dei risultati degli esami svolti ne viene evidenziata la necessità e sia impossibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.Società di lavoro interinale (art. 17) – Tra i requisiti che il c.d. Pacchetto Treu ha dettato per poter esercitare un’attività di lavoro interinale è prevista anche la prestazione di una garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di lavoro temporaneo consistente per i primi due anni, in un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale e dal terzo anno solare, in luogo della cauzione, una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5% del fatturato, al netto dell’IVA, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni. La legge comunitaria prevede che sono esonerate dal prestare la suddetta garanzia le società che hanno assolto agli obblighi fissati per le stesse finalità da una legge di un altro stato membro.Lavoro notturno (art. 21) – Il legislatore italiano prevede che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non possa superare le otto ore nelle ventiquattro ore, a meno che i contratti collettivi, anche aziendali, prevedano un orario di lavoro plurisettimanale oppure un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite e sempre salvo quanto previsto per gli apprendisti. In particolare relativamente a questi ultimi viene riconfermato il divieto di far prestare attività lavorativa al giovane dalle ore 22,00 alle ore 6,00 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell’ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici servizi.Per quanto riguarda gli apprendisti, volendo coordinare le nuove disposizioni, la legge n. 25/1955 e la legge n. 977/1967, ove sono state apportate modifiche attraverso il D. L.vo n. 345/1999, ne ricaviamo il seguente quadro normativo:Per gli apprendisti minorenni vige il divieto del lavoro per 12 ore comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6. L’inosservanza è punita, per effetto dell’art. 14 del D.L.vo n. 345/1999, con l’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino a 5.164,00 euro.Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni il lavoro dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è ammesso nell’ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici servizi.Per gli apprendisti maggiorenni, il Ministero del Lavoro, in considerazione dell’evoluzione della disciplina dell’apprendistato e dell’estensione della fascia di età dei soggetti interessati, con lett.Min.Lav. 25 maggio 1999, n. 5/25116/APPR, si è pronunciato in ordine alla possibilità di anticipare l’orario lavorativo alle ore 5 antimeridiane in presenza di turni programmati, tenuto conto dell’assenza di sanzioni penali diversamente da quelle previste per gli adolescenti, sotto l’aspetto della sicurezza. Tale interpretazione appare in linea con l’esigenza di non determinare sfasamenti organizzativi in ragione del diversificato orario di inizio dell’attività tra personale qualificato ed apprendisti.Più in generale, per i minorenni impiegati non con rapporto di apprendistato rammentiamo che vigono le seguenti disposizioni:E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi per tale l’arco temporale di almeno dodici ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le ore 22,00 e le ore 6,00, o tra le ore 23,00 e le ore 7,00, indipendentemente dall’inizio dell’attività lavorativa;Per gli adolescenti con un’età superiore ai 16 anni è comunque consentito, in via eccezionale, il lavoro notturno, per il tempo strettamente necessario, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell’azienda e a condizione che tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo nelle 3 settimane successive. In tali casi il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione immediata alla Direzione provinciale del lavoro indicando le condizioni che hanno costituito la forza maggiore, il nominativo dei minori e le ore in cui sono stati occupati. L’inosservanza è punita, anche in questo caso, con l’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino a 5.164,00 euro.Per i minori il lavoro notturno può essere autorizzato dalla Direzione provinciale del lavoro per attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo: la prestazione non può andare oltre le ore 24: qualora ricorra tale ipotesi, il minore ha diritto a godere di almeno 14 ore di riposo consecutive. Anche in questo caso la sanzione consiste nell’arresto non superiore a 6 mesi o nell’ammenda fino a 5.164,00 euro.
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