Circolare 84.2003

Le numerose proteste seguite all’emanazione della circolare n. 27 del 30-7-2003 ha indotto il ministero a fare, non certo precipitosamente, retromarcia.La circolare citata (Cfr. Circolare UNICAAF n. 79/2003) prevedeva, infatti, che la comunicazione in caso di superamento delle 48 ore settimanali nelle unità produttive con più di 10 dipendenti fosse effettuata entro due giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.La prima comunicazione per i datori di lavoro che non hanno ampliato contrattualmente il periodo di riferimento da 4 a 6 o 12 mesi, doveva essere effettuata entro la data del 1-9-2003 (relativamente al periodo dal 30 aprile al 29 agosto 2003).Era apparso subito evidente che questa scadenza non poteva essere rispettata, soprattutto dalle grandi aziende.Il Ministero ha quindi preso atto della situazione e ha emanato un vera e propria rettifica con la lettera circolare dell’11-9-2003.La nuova scadenza è stata fissata “entro il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento”. Pertanto le imprese dovranno effettuare la prima comunicazione entro il 30-9-2003.La citata circolare chiarisce inoltre le modalità di determinazione della “settimana lavorativa” (che si può considerare ogni periodo di sette giorni). Spetterà al datore di lavoro determinare da quale giorno far decorrere il computo oppure considerare settimana lavorativa quella prevista dal calendario (dal lunedì alla domenica).Come conseguenza di questa affermazione il Ministero precisa che la comunicazione comprenderà la settimana finale completa.Ad esempio, se si utilizza la settimana di calendario (lunedì-domenica), la comunicazione si deve fermare al 24 agosto. La successiva comunicazione (teoricamente dal 30 agosto al 29 dicembre) comprenderà il periodo dal 25 agosto al 28 dicembre.Riteniamo che chi ha effettuato la comunicazione con riferimento fino al 29 agosto, comprendendo uno spezzone di settimana, non la debba ripresentare, recupererà l’intera ultima settimana di agosto nella successiva comunicazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *