circolare 103.2011

L’articolo 8, comma 1, del Dl 138/2011 prevede che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero dalle Rsa/Rsu operanti in azienda possono realizzare specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività.Fino a questo punto il decreto non contiene innovazioni ribadendo una possibilità delle parti che non necessità di particolari autorizzazioni di legge. L’unica segnalazione forse può riguardare il fatto che gli accordo non devono essere sottoscritti dai sindacati comparativamente…, ma da sindacati…Il comma 2 prevede che queste specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. La portata della norma è molto ampia, anche se è tutta da verificare all’atto pratico. Nei punti sopra indicati è prevista la possibilità di derogare sia a norme tipiche della contrattazione sia a norme di legge.Da notare anche che tra le materie che si possono trattare ce ne sono alcune che non riguardano i lavoratori dipendenti, ma soggetti (collaboratori e titolari di partite IVA) che non sono certo rappresentati dalle dalle Rsa/Rsu.Tutto questo è fattibile, come abbiamo visto, a condizione che ci sia l’accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o con le rappresentanze aziendali condizioni.Salvo alcuni casi, che appunto hanno fatto notizia sulla stampa, non sono condizioni tanto facili da realizzare, almeno in ambito cooperativo.Il terzo comma contiene poi la tanto attesa norma “salva-Fiat”, e non solo.Si prevede infatti che le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali (per la verità solo da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil), sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

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