L’articolo 2 del Dl 138/2011 ha introdotto un contributo di solidarietà nelle seguenti misure.Reddito Aliquota Oltre € 90.000 e fino a € 150.000 5%Oltre € 150.000 10% Il contributo si applica sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Tuir, ma non sembra avere natura fiscale o perlomeno ha una natura abbastanza anomala: è infatti deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 dello stesso Tuir (considerando che oltre i 75.000 euro l’aliquota è del 43%, una notevole quota del contributo tornerà al contribuente). Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso, però, si applicheranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.Le modalità di attuazione della disposizione saranno comunque definite con un Dm del Ministro dell’economia da emanare entro il 30-9-2011, cioè prima del periodo massimo di 60 giorni per la conversione.Vale la pena sottolineare che, in deroga allo statuto del contribuente (art. 3 L. 212/2000), l’introduzione dell’aggravio fiscale ha valore retroattivo, incidendo già sulla tassazione dei redditi 2011,Questo dovrebbe significare che i datori di lavoro e i committenti dovrebbero essere chiamati in causa, con tutte le difficoltà del caso. Comuqnue fino all’emanazione del Dm i sostituti d’imposta non dovranno attivarsi per il calcolo, l trattenuta e il versamento del contributo straordinario.Se più favorevole il contribuente può optare per l’applicazione dell’aliquota marginale del 48% sull’ultimo scaglione di reddito.Non ci dilunghiamo oltre sul tema, in quanto potrebbe essere soggetto a modifiche e comunque bisognerà attendere le disposizioni attuative.
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